Art. 3 
 
               Modifiche all'ordinamento penitenziario 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito: 
      "Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti  e  gli  internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche  in  busta
chiusa: 
        1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale,  al
direttore  dell'ufficio   ispettivo,   al   capo   del   dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 
        2)  alle  autorita'  giudiziarie  e   sanitarie   in   visita
all'istituto; 
        3) al garante nazionale e ai garanti regionali o  locali  dei
diritti dei detenuti; 
        4) al presidente della giunta regionale; 
        5) al magistrato di sorveglianza; 
        6) al Capo dello Stato"; 
    b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente: 
      "35-bis  (Reclamo  giurisdizionale).  -  1.   Il   procedimento
relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma  6,  si  svolge  ai
sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.  Salvi
i  casi  di  manifesta  inammissibilita'  della  richiesta  a   norma
dell'articolo 666, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  il
magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e  ne  fa  dare
avviso anche  all'amministrazione  interessata,  che  ha  diritto  di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 
      2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera  a)  e'
proposto  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione   del
provvedimento. 
      3. In caso di  accoglimento,  il  magistrato  di  sorveglianza,
nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera  a),  dispone
l'annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione  della   sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del  pregiudizio,  ordina
all'amministrazione di porre rimedio. 
      4. Avverso la  decisione  del  magistrato  di  sorveglianza  e'
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge,  nel  termine
di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di
deposito. 
      5. In caso di mancata esecuzione  del  provvedimento  non  piu'
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito  di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al  magistrato  di
sorveglianza  che  ha  emesso  il  provvedimento.  Si  osservano   le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice  di  procedura
penale. 
      6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: 
        a) ordina l'ottemperanza,  indicando  modalita'  e  tempi  di
adempimento,  tenuto  conto  del  programma   attuativo   predisposto
dall'amministrazione al fine di  dare  esecuzione  al  provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto; 
        b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione
del provvedimento rimasto ineseguito; 
        c)  se  non  sussistono  ragioni  ostative,   determina,   su
richiesta di parte, la somma di  denaro  dovuta  dall'amministrazione
per ogni  violazione  o  inosservanza  successiva,  ovvero  per  ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di
100  euro  per  ogni  giorno.  La  statuizione   costituisce   titolo
esecutivo; 
        d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
      7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le  questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle  inerenti  agli
atti del commissario. 
      8. Avverso il provvedimento emesso in sede di  ottemperanza  e'
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge."; 
    c) all'articolo 47, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      "3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere  concesso
al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore
a quattro  anni  di  detenzione,  quando  abbia  serbato,  quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare  ovvero  in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di  cui  al
comma 2."; 
    d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: 
      "4. L'istanza di affidamento in prova al  servizio  sociale  e'
proposta, dopo che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente   in   relazione   al   luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al  luogo  di
detenzione.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono  offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per
l'ammissione  all'affidamento  in  prova  e  al   grave   pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e  non  vi  sia
pericolo  di  fuga,  dispone  la   liberazione   del   condannato   e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova  con  ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette  immediatamente  gli  atti,
che decide entro sessanta giorni."; 
    e) all'articolo 47, comma  8,  infine  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
      "Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono  autorizzate,  su
proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal
magistrato  di  sorveglianza,  anche  in  forma  orale  nei  casi  di
urgenza."; 
    f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato; 
    g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito: 
      "51-bis (Sopravvenienza di nuovi  titoli  di  privazione  della
liberta'). - 1.  Quando,  durante  l'attuazione  dell'affidamento  in
prova al servizio sociale o  della  detenzione  domiciliare  o  della
detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di   semiliberta',
sopravviene un titolo di  esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il
pubblico  ministero   informa   immediatamente   il   magistrato   di
sorveglianza, formulando contestualmente  le  proprie  richieste.  Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo  delle
pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47
o ai commi  1  e  1-bis  dell'articolo  47-ter  o  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi  tre  commi  dell'articolo  50,
dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in  caso
contrario, ne dispone la cessazione. 
      2. Avverso il provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis."; 
    h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo: 
      "58-quinquies    (Particolari    modalita'     di     controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel  disporre  la
detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di  sorveglianza
possono prescrivere  procedure  di  controllo  anche  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle  caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di  cui  le  Forze  di  polizia
abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi
nel corso dell'esecuzione  della  misura.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis  del  codice
di procedura penale.". 
    i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 5, le  parole  "nel  corso  del  trattamento"  sono
soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6. Provvede a norma dell'articolo  35-bis  sui  reclami  dei
detenuti e degli internati concernenti: 
          a) le condizioni di esercizio del potere  disciplinare,  la
costituzione   e   la   competenza   dell'organo   disciplinare,   la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei  casi  di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e  5,  e'  valutato  anche  il
merito dei provvedimenti adottati; 
          b)  l'inosservanza   da   parte   dell'amministrazione   di
disposizioni  previste  dalla   presente   legge   e   dal   relativo
regolamento, dalla  quale  derivi  al  detenuto  o  all'internato  un
attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.". 
  2. L'efficacia della disposizione contenuta nel  comma  1,  lettera
h), capoverso 1, e' differita al giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della legge di conversione del presente decreto.