Art. 3 1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione dei progetti di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all'art. 1. 2. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto. 3. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. 4. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 19 dicembre 2013 Il Sottosegretario di Stato: Fadda