Art. 3 
 
 
            Disposizioni in materia di immobili pubblici 
 
  1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in
relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di
finanza  pubblica  ((,  anche   allo   scopo   di   prevenire   nuove
urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo )) le disposizioni di
cui al (( sesto comma )) dell'articolo 40  della  legge  28  febbraio
1985, n. 47, si applicano anche alle alienazioni di immobili  di  cui
all'articolo 11-quinquies del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda
di sanatoria di cui al citato ((  sesto  comma  ))  dell'articolo  40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere presentata entro  un
anno dall'atto di trasferimento dell'immobile. 
  2. Al comma 1,  dell'articolo  11-quinquies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole «i  beni  immobili  ad  uso
non», e' inserita la seguente: «prevalentemente»; 
    b)   dopo   l'ultimo   periodo   sono   aggiunti   i    seguenti:
«L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili
degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati
individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato  al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. ((  E'  in
ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente  comma
a societa' la cui  struttura  non  consente  l'identificazione  delle
persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o  il
controllo. L'utilizzo di societa' anonime,  aventi  sede  all'estero,
nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma  e'  vietato  e
costituisce causa  di  nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi
restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata  i  soggetti  che  siano  stati
condannati,  con  sentenza  irrevocabile,   per   reati   fiscali   o
tributari». )) 
  (( 2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' inserito il seguente: 
  «Art. 33-ter (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I  fondi
di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di
cui  all'articolo  33-bis,  gestiti  in  forma  separata  e  autonoma
dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo 33, comma  1,
operano sul mercato in regime di libera concorrenza». 
  2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014». 
  2-quater. Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
procede  all'individuazione,  nell'ambito  dei   beni   immobili   di
proprieta' dello Stato di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da
regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi  diffusi,
dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico  in  ordine
ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello  Stato  ed
avviare procedimenti  di  tutela  e  valorizzazione  ai  sensi  delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  procede,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  all'individuazione,  nell'ambito  dei
beni immobili di proprieta' dello Stato di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche  valutando
le segnalazioni provenienti da regioni, enti  locali  e  associazioni
portatrici di interessi diffusi,  dei  beni  di  rilevante  interesse
ambientale in  ordine  ai  quali  ritenga  prioritario  mantenere  la
proprieta'   dello   Stato   ed    avviare    procedimenti    rivolti
all'istituzione di aree naturali protette  ai  sensi  della  legge  6
dicembre 1991,  n.  394,  o  all'integrazione  territoriale  di  aree
naturali protette gia' istituite. 
  2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai
commi 2-quater  e  2-quinquies.  Entro  e  non  oltre  due  mesi  dal
ricevimento  della  suddetta  comunicazione  l'Agenzia  del   demanio
procede conseguentemente alla sospensione di eventuali  procedure  di
dismissione o  conferimento  a  societa'  di  gestione  dei  beni  da
sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter
e 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  e  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2-septies. Le  norme  di  cui  ai  commi  2-quater,  2-quinquies  e
2-sexies, in relazione ai  processi  di  dismissione  finalizzati  ad
obiettivi di finanza pubblica, non devono  comunque  determinare  una
riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi  di
dismissione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  40  della
          legge  28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
          recupero e sanatoria delle opere edilizie): 
              "Art. 40 (Mancata presentazione dell'istanza). - Se nel
          termine prescritto non viene presentata la domanda  di  cui
          all'art.  31  per  opere  abusive  realizzate   in   totale
          difformita' o  in  assenza  della  licenza  o  concessione,
          ovvero se la domanda presentata,  per  la  rilevanza  delle
          omissioni o delle inesattezze riscontrate,  deve  ritenersi
          dolosamente infedele, si applicano le sanzioni  di  cui  al
          capo I. Le stesse sanzioni si applicano se,  presentata  la
          domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. 
              Gli atti tra vivi aventi  per  oggetto  diritti  reali,
          esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione
          di diritti di garanzia o di servitu', relativi ad edifici o
          loro parti, sono nulli e non possono essere  rogati  se  da
          essi non risultano, per dichiarazione  dell'alienante,  gli
          estremi della licenza o della concessione  ad  edificare  o
          della  concessione  rilasciata  in   sanatoria   ai   sensi
          dell'articolo 31 ovvero  se  agli  atti  stessi  non  viene
          allegata  la  copia  per  il  richiedente  della   relativa
          domanda, munita degli estremi dell'avvenuta  presentazione,
          ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda
          medesima, munita degli estremi dell'avvenuta  presentazione
          e non siano indicati gli estremi  dell'avvenuto  versamento
          delle prime due rate dell'oblazione di cui al  sesto  comma
          dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1°
          settembre  1967,  in  luogo  degli  estremi  della  licenza
          edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
          di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente
          titolo, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  4  della
          legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti
          iniziata in data  anteriore  al  1°  settembre  1967.  Tale
          dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello  stesso
          atto, ovvero in documento separato  da  allegarsi  all'atto
          medesimo. Per gli edifici di proprieta' comunale, in  luogo
          degli estremi della licenza edilizia o della concessione di
          edificare,   possono   essere   prodotti    quelli    della
          deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o
          l'opera autorizzata. 
              Se la mancanza delle  dichiarazioni  o  dei  documenti,
          rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa
          dall'insussistenza della  licenza  o  della  concessione  o
          dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria
          al tempo in cui gli atti  medesimi  sono  stati  stipulati,
          ovvero dal fatto che  la  costruzione  sia  stata  iniziata
          successivamente al 1° settembre 1967, essi  possono  essere
          confermati anche da una  sola  delle  parti  mediante  atto
          successivo, redatto nella stessa forma del precedente,  che
          contenga la menzione omessa o al quale  siano  allegate  la
          dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia  della
          domanda indicate al comma precedente. 
              Si applica in ogni caso il  disposto  del  terzo  comma
          dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21. 
              Le nullita'  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
          articolo non si applicano  ai  trasferimenti  derivanti  da
          procedure esecutive immobiliari individuali  o  concorsuali
          nonche' a quelli derivanti da procedure di  amministrazione
          straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. 
              Nella  ipotesi  in   cui   l'immobile   rientri   nelle
          previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della  presente
          legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure
          esecutive, la domanda di sanatoria puo'  essere  presentata
          entro  centoventi   giorni   dall'atto   di   trasferimento
          dell'immobile purche' le ragioni  di  credito  per  cui  si
          interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in
          vigore della presente legge.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito  in
          legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria" come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 11-quinquies  (Dismissione  di  immobili).  -  1.
          Nell'ambito delle azioni di perseguimento  degli  obiettivi
          di finanza  pubblica  attraverso  la  dismissione  di  beni
          immobili  pubblici,  l'alienazione  di  tali  immobili   e'
          considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
          cui prezzo di vendita sia  determinato  secondo  criteri  e
          valori di mercato. L'Agenzia del  demanio  e'  autorizzata,
          con decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con le  amministrazioni  che  li
          hanno  in  uso,  a  vendere  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2003, n. 27, i beni immobili  ad  uso  non  prevalentemente
          abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi
          quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis  e  13-ter
          dell'articolo 27 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni.  L'autorizzazione
          all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti
          territoriali; in questo caso, ferme restando le  previsioni
          dettate  dal  presente  articolo,  gli  enti   territoriali
          interessati individuano, con apposita delibera ai  sensi  e
          per gli  effetti  dell'articolo  58  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  gli  immobili  che  intendono
          dismettere. La delibera  conferisce  mandato  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto
          dirigenziale di cui al secondo periodo del presente  comma.
          E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al
          presente comma a societa' la  cui  struttura  non  consente
          l'identificazione delle persone fisiche  o  delle  societa'
          che ne detengono la proprieta' o il  controllo.  L'utilizzo
          di  societa'  anonime,  aventi   sede   all'estero,   nelle
          operazioni immobiliari di cui al presente comma e'  vietato
          e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento.
          Fermi restando i  controlli  gia'  previsti  dalla  vigente
          normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa  privata
          i  soggetti  che  siano  stati  condannati,  con   sentenza
          irrevocabile, per reati fiscali o tributari. 
              2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo  27  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la
          dismissione dei beni gia' individuati ai  sensi  dei  commi
          13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa
          venir meno l'uso governativo, le concessioni  in  essere  e
          l'eventuale diritto di prelazione spettante a  terzi  anche
          in caso  di  rivendita.  Si  intendono  applicabili,  anche
          quanto  alle  dichiarazioni   urbanistiche   nonche'   agli
          attestati  inerenti  la  destinazione  urbanistico-edilizia
          previsti dalla legge, le disposizioni  di  cui  al  secondo
          periodo del comma 17 dell'articolo 3 del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni, nonche' al primo ed al secondo  periodo  del
          comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma
          l'applicazione degli articoli 12,  54,  55,  56  e  57  del
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  per   le
          procedure di dismissione successive  a  quelle  di  cui  al
          primo periodo. 
              3. Agli atti di alienazione  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo o comunque connessi alla dismissione  del
          patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  dello   Stato   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  riconosciuti  all'Agenzia  del   demanio   i
          maggiori  costi  sostenuti  per   le   attivita'   connesse
          all'attuazione  del  presente  articolo,  a  valere   sulle
          conseguenti maggiori entrate. 
              5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo  periodo  e'
          soppresso. 
              6. Il disposto dell'articolo 3,  commi  18  e  19,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  deve
          interpretarsi nel senso che lo  Stato,  gli  enti  pubblici
          nonche' le societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3
          del decreto-legge n. 351  del  2001  sono  esonerati  anche
          dall'obbligo  di  rendere  le  dichiarazioni   urbanistiche
          richieste dalla legge per la validita' degli  atti  nonche'
          dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione
          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche
          riguardanti le aree interessate dal trasferimento. 
              7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68  e
          via Monte Oppio n. 12, gia'  inseriti  nelle  procedure  di
          vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.". 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,
          reca:  "Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   66   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
          vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni  anno,
          il  Ministro  delle   politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, con  decreto  di  natura  non  regolamentare  da
          adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
          demanio nonche' su segnalazione dei  soggetti  interessati,
          individua i terreni agricoli e a  vocazione  agricola,  non
          utilizzabili  per   altre   finalita'   istituzionali,   di
          proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi   negli   elenchi
          predisposti ai sensi  del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85, nonche'  di  proprieta'  degli  enti  pubblici
          nazionali, da locare o alienare  a  cura  dell'Agenzia  del
          demanio mediante procedura  negoziata  senza  pubblicazione
          del bando per gli immobili di valore  inferiore  a  100.000
          euro e mediante asta pubblica per quelli di valore  pari  o
          superiore a 100.000  euro.  L'individuazione  del  bene  ne
          determina il trasferimento al patrimonio disponibile  dello
          Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,  4  e  5,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410.  Il
          prezzo dei terreni da  porre  a  base  delle  procedure  di
          vendita di cui al presente comma e' determinato sulla  base
          di valori agricoli medi di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il  decreto  di
          cui al primo periodo sono altresi' stabilite  le  modalita'
          di attuazione del presente articolo. 
              1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui
          al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non  oltre
          il 30 aprile 2014. 
              2. I beni di cui al comma  1  possono  formare  oggetto
          delle operazioni di riordino fondiario di cui  all'articolo
          4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 
              3. Nelle  procedure  di  alienazione  e  locazione  dei
          terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo  sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile e'  riconosciuto
          il diritto di prelazione ai giovani imprenditori  agricoli,
          cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185. 
              4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
          applicano le  agevolazioni  previste  dall'articolo  5-bis,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
          228. 
              4-bis. Ai contratti  di  affitto  di  cui  al  presente
          articolo   si   applicano    le    agevolazioni    previste
          dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.
          441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo,
          e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228. 
              4-ter. Il comma  3  dell'articolo  14  della  legge  15
          dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,   le
          rivalutazioni dei redditi  dominicali  ed  agrari  previste
          dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione non si applicano per i  periodi
          di imposta durante i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
          medesime rivalutazioni sono concessi  in  affitto  per  usi
          agricoli per un periodo non inferiore a  cinque  anni,  con
          diritto di precedenza alla  scadenza,  a  giovani  che  non
          hanno  compiuto  i  40  anni,  aventi   la   qualifica   di
          coltivatore   diretto   o    di    imprenditore    agricolo
          professionale,  anche  in  forma  societaria  purche',   in
          quest'ultimo  caso,  la  maggioranza  delle  quote  o   del
          capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso  delle
          suddette qualifiche di coltivatore diretto  o  imprenditore
          agricolo  professionale.  Le  qualifiche   di   coltivatore
          diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al
          presente comma, si possono acquisire entro due  anni  dalla
          stipula del contratto di affitto». 
              5. I giovani imprenditori agricoli  che  acquistano  la
          proprieta' dei  terreni  alienati  ai  sensi  del  presente
          articolo possono accedere ai benefici di cui  al  capo  III
          del titolo I del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
          185, e successive modificazioni. 
              6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
          di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  l'Agenzia  del
          demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o
          alla cessione in affitto da parte degli enti gestori  delle
          medesime aree. 
              7.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  anche   su
          richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere
          in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al
          comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e  a  vocazione
          agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010,  n.  85;  a  tal  fine  possono
          conferire all'Agenzia del demanio  mandato  irrevocabile  a
          vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le  regioni,
          le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto
          della loro autonomia organizzativa e secondo  i  rispettivi
          strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi
          a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno  di
          eta'.  L'Agenzia   provvede   al   versamento   agli   enti
          territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti  dalla
          vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 
              8. Ai terreni alienati o locati ai sensi  del  presente
          articolo  non  puo'  essere  attribuita  una   destinazione
          urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di
          venti anni dalla trascrizione dei  relativi  contratti  nei
          pubblici registri immobiliari. 
              9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
          di cui ai commi precedenti al  netto  dei  costi  sostenuti
          dall'Agenzia del demanio  per  le  attivita'  svolte,  sono
          destinate alla riduzione  del  debito  pubblico.  Gli  enti
          territoriali destinano le predette risorse  alla  riduzione
          del proprio debito e, in assenza del debito o per la  parte
          eventualmente eccedente al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato. 
              10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
          l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, sono abrogati.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare): 
              "Art.  1  (Ricognizione  del   patrimonio   immobiliare
          pubblico). - 1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,
          anche in funzione della formulazione del conto generale del
          patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge  3
          aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto  legislativo
          7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del  demanio,  con  propri
          decreti dirigenziali, individua, sulla base  e  nei  limiti
          della documentazione esistente presso  gli  archivi  e  gli
          uffici pubblici, i  singoli  beni,  distinguendo  tra  beni
          demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile
          e disponibile. 
              2.  L'Agenzia   del   demanio,   con   propri   decreti
          dirigenziali, individua i  beni  degli  enti  pubblici  non
          territoriali,  i  beni  non   strumentali   in   precedenza
          attribuiti a societa'  a  totale  partecipazione  pubblica,
          diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di  proprieta'  dello
          Stato, nonche' i beni ubicati all'estero.  L'individuazione
          dei beni degli enti pubblici e di  quelli  gia'  attribuiti
          alle societa' suddette e' effettuata anche  sulla  base  di
          elenchi predisposti dagli stessi. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  hanno  effetto   dichiarativo   della
          proprieta',  in  assenza  di  precedenti  trascrizioni,   e
          producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del
          codice civile, nonche' effetti sostitutivi  dell'iscrizione
          del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
          commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo  all'Agenzia
          del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai beni di regioni,  province,  comuni  ed  altri
          enti locali che ne  facciano  richiesta,  nonche'  ai  beni
          utilizzati per uso  pubblico,  ininterrottamente  da  oltre
          venti anni, con il consenso dei proprietari. 
              6-bis.  I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla
          gestione  caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,   di
          proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle  societa'
          dalla stessa direttamente o indirettamente controllate,  ai
          sensi dell'articolo 43 della legge  23  dicembre  1998,  n.
          448, e successive modificazioni, e  dell'articolo  5  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad
          altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello
          Stato  S.p.A.,  o  dalle  societa'  da  essa   controllate,
          direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto.
          Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con
          esonero  dalla  consegna  dei   documenti   relativi   alla
          proprieta'  e   di   quelli   attestanti   la   regolarita'
          urbanistica, edilizia  e  fiscale  degli  stessi  beni.  Le
          previsioni di cui ai primi due periodi del presente  comma,
          previa  emanazione  dei  decreti  previsti   dal   presente
          articolo, si applicano  a  tutte  le  societa'  controllate
          direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato  al   momento
          dell'alienazione e valorizzazione dei beni. 
              6-ter. I beni immobili appartenenti  a  Ferrovie  dello
          Stato Spa ed alle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o
          indirettamente  integralmente  controllate   si   presumono
          costruiti in conformita'  alla  legge  vigente  al  momento
          della   loro    edificazione.    Indipendentemente    dalle
          alienazioni di tali beni, Ferrovie dello  Stato  Spa  e  le
          societa'  dalla  stessa   direttamente   o   indirettamente
          integralmente controllate, entro tre  anni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  possono
          procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
          di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
          mancante,  in  continuita'  d'uso,  anche  in  deroga  agli
          strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo,  dette  societa'
          possono proporre al comune  nel  cui  territorio  si  trova
          l'immobile una dichiarazione sostitutiva della  concessione
          allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo  47
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  corredata  dalla
          documentazione  fotografica,   nella   quale   risulti   la
          descrizione  delle  opere  per  le  quali   si   rende   la
          dichiarazione; b) quando l'opera supera i  450  metri  cubi
          una perizia giurata sulle dimensioni e  sullo  stato  delle
          opere e una certificazione redatta da un tecnico  abilitato
          all'esercizio  della  professione  attestante   l'idoneita'
          statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata  in
          precedenza   collaudata,   tale   certificazione   non   e'
          necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
          del  sindaco;  c)  denuncia  in  catasto  dell'immobile   e
          documentazione  relativa  all'attribuzione  della   rendita
          catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
          versamento di una somma pari al 10 per cento di quella  che
          sarebbe  stata  dovuta   in   base   all'Allegato   1   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
          opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
          medesimi effetti di una concessione in  sanatoria,  a  meno
          che entro sessanta giorni dal suo deposito  il  comune  non
          riscontri l'esistenza di un abuso  non  sanabile  ai  sensi
          delle  norme  in  materia   di   controllo   dell'attivita'
          urbanistico-edilizia e  lo  notifichi  all'interessato.  In
          nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
          una regolarizzazione degli  abusi  non  sanabili  ai  sensi
          delle  norme  in  materia   di   controllo   dell'attivita'
          urbanistico-edilizia.  Ai  soggetti  che  acquistino  detti
          immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
          stessa   direttamente   o   indirettamente    integralmente
          controllate e' attribuita la stessa facolta', ma  la  somma
          da  corrispondere  e'  pari  al  triplo  di  quella   sopra
          indicata. 
              6-quater. Sui beni immobili non piu'  strumentali  alla
          gestione  caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,   di
          proprieta' di Ferrovie dello Stato  spa  o  delle  societa'
          dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che
          siano ubicati in aree  naturali  protette  e  in  territori
          sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di  alienazione
          degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli
          enti locali e degli altri soggetti pubblici  gestori  delle
          aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica  degli
          immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di
          utilita' pubblica sono  parametri  di  valutazione  per  la
          stima del valore di vendita.". 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  reca:
          "Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 reca: "Legge  quadro
          sulle aree protette". 
              - Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  2,  3,
          3-ter e 4 del citato decreto-legge n. 351 del 2001: 
              "Art. 2  (Privatizzazione  del  patrimonio  immobiliare
          pubblico). - 1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
          anche  attraverso  soggetti  terzi,  di  piu'  societa'   a
          responsabilita' limitata con capitale  iniziale  di  10.000
          euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
          piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
          dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato  e
          degli  altri  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  1.  Le
          societa'  possono  essere   costituite   anche   con   atto
          unilaterale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze;
          non si applicano in  tale  caso  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle
          obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli  e  dei
          concedenti i finanziamenti di cui al comma  2,  nonche'  di
          ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione  di
          cartolarizzazione, risponde  esclusivamente  il  patrimonio
          separato con i beni  e  diritti  di  cui  al  comma  2.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   riferisce   al
          parlamento  ogni  6  mesi,  a  decorrere  dalla   data   di
          costituzione delle societa' di cui al presente  comma,  sui
          risultati economico-finanziari conseguiti. 
              2.  Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma   1
          effettuano le operazioni  di  cartolarizzazione,  anche  in
          piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
          finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i  beni
          immobili  destinati  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori dei titoli e dei concedenti  i  finanziamenti.  I
          beni  cosi'  individuati,  nonche'   ogni   altro   diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
          dalle societa' ivi indicate nei  confronti  dello  Stato  e
          degli  altri  enti  pubblici  o  di  terzi,   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle
          societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
          Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse  azioni  da
          parte di qualsiasi  creditore  diverso  dai  portatori  dei
          titoli  emessi  dalle  societa'  ovvero  dai  concedenti  i
          finanziamenti da esse reperiti. 
              3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono
          disciplinati  i  casi  in  cui  i   titoli   emessi   e   i
          finanziamenti reperiti dalle societa' di  cui  al  comma  1
          beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello  Stato
          e sono specificati i termini e le condizioni della stessa. 
              4. Alle societa' di cui al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni contenute nel titolo V del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione
          dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b)  e  c),  e  4,  e
          dell'articolo  107,   nonche'   le   corrispondenti   norme
          sanzionatorie previste dal titolo VIII del  medesimo  testo
          unico. 
              5. I titoli emessi dalle societa' di  cui  al  comma  1
          sono  assimilati  ai  fini  fiscali  ai   titoli   di   cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre  1973,  n.  601,  e  si  considerano   emessi
          all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno  un
          mercato regolamentato estero  ovvero  ne  sia  previsto  il
          collocamento anche sui  mercati  esteri.  Gli  interessi  e
          altri proventi corrisposti in  relazione  ai  finanziamenti
          effettuati da  soggetti  residenti  in  Stati  o  territori
          individuati dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze previsto  dall'articolo  168-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e raccolti dalle
          societa' di cui al comma 1  ai  fini  delle  operazioni  di
          cartolarizzazione ivi  indicate,  non  sono  soggetti  alle
          imposte sui redditi. 
              6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
          soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
          sulle    attivita'    produttive.    Le    operazioni    di
          cartolarizzazione di cui al  comma  1  e  tutti  gli  atti,
          contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere  per
          il perfezionamento delle stesse, nonche' le  formalita'  ad
          essi  connesse,  sono  esenti  dall'imposta  di   registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni altra imposta indiretta, nonche'  da  ogni  altro
          tributo  o   diritto.   Ai   fini   dell'imposta   comunale
          sull'incremento di valore degli immobili,  i  trasferimenti
          di beni immobili alle  societa'  costituite  ai  sensi  del
          comma 1 non si considerano atti  di  alienazione.  Soggetti
          passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
          individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo
          3 per tutta la durata della gestione,  nei  limiti  in  cui
          l'imposta era dovuta prima  del  trasferimento  di  cui  al
          comma  1  dell'articolo  3.  Non  si  applica  la  ritenuta
          prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei  conti  correnti
          bancari delle societa' di cui  al  comma  1.  Sono  escluse
          dall'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   le
          locazioni in favore di amministrazioni  dello  Stato,  enti
          pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. 
              7. Si applicano le disposizioni della legge  30  aprile
          1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma  6
          dell'articolo 2 della medesima legge,  la  riscossione  dei
          crediti ceduti e dei proventi derivanti  dalla  dismissione
          del patrimonio immobiliare puo' essere  svolta,  oltre  che
          dalle banche e dagli intermediari finanziari  indicati  nel
          citato comma 6, anche dallo Stato, dagli  enti  pubblici  e
          dagli altri soggetti il cui intervento  e'  previsto  dalle
          disposizioni del presente decreto e dei decreti di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 3. In  tale  caso  le  operazioni  di
          riscossione non sono oggetto dell'obbligo  di  verifica  di
          cui al medesimo comma 6. 
              Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
          I  beni  immobili  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1
          possono essere trasferiti a titolo  oneroso  alle  societa'
          costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con  uno  o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. L'inclusione nei decreti  produce  il  passaggio
          dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi  decreti
          sono determinati: 
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni
          immobili  e  le  modalita'  di   pagamento   dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; 
                b)    le    caratteristiche    dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di
          cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune  dei
          portatori dei titoli, il quale, oltre ai  poteri  stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione; 
                c) l'immissione delle societa' nel possesso dei  beni
          immobili trasferiti; 
                d) la gestione dei beni  immobili  trasferiti  e  dei
          contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale  con
          criteri di remunerativita'; 
                e) le modalita' per la valorizzazione e la  rivendita
          dei beni immobili trasferiti. 
              1-bis. Per quanto concerne  i  beni  immobili  di  enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello  Stato
          di particolare valore artistico e  storico  i  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. 
              2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai
          sensi del comma 1 i gestori degli  stessi,  individuati  ai
          sensi del comma 1, lettera d), sono  responsabili  a  tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 
              3. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto, in forma individuale e a  mezzo  di
          mandato collettivo, al prezzo  determinato  secondo  quanto
          disposto dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di  esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1. Sono confermate  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,
          n.  104.  Le  medesime  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,
          n. 104, sono estese  ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso
          residenziale trasferite alle societa' costituite  ai  sensi
          del comma 1 dell'articolo 2. 
              3-bis. E' riconosciuto in favore dei  conduttori  delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale,  al
          prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.  Le
          modalita'  di  esercizio  del  diritto  di   opzione   sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1. 
              4. E' riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale,   con   reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita' previste dall'articolo 21 della  legge  5  agosto
          1978, n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore  a
          19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione  per  un
          periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza  del
          contratto   successiva   al    trasferimento    dell'unita'
          immobiliare alle societa' di cui al comma  1  dell'articolo
          2, con applicazione del medesimo  canone  di  locazione  in
          atto alla data di scadenza del contratto. Per  le  famiglie
          con  componenti  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
          disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
          determinato  con  le   modalita'   indicate   nel   periodo
          precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei  casi  previsti  dai
          primi due periodi del presente comma, qualora  l'originario
          contratto di locazione non sia stato formalmente  rinnovato
          ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
          periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
          per un periodo di nove anni decorre dalla data,  successiva
          al trasferimento dell'unita' immobiliare alle  societa'  di
          cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe  scaduto  il
          contratto di locazione se fosse  stato  rinnovato.  Per  le
          unita'     immobiliari     occupate      da      conduttori
          ultrasessantacinquenni o nel  cui  nucleo  familiare  siano
          compresi  soggetti  conviventi,  legati  da   rapporti   di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
          n.  104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola   nuda
          proprieta', quando essi abbiano esercitato  il  diritto  di
          opzione e prelazione di cui al comma 5 con  riferimento  al
          solo diritto di usufrutto. 
              5. E' riconosciuto il diritto di prelazione  in  favore
          dei   conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad    uso
          residenziale, delle unita' immobiliari ad  uso  diverso  da
          quello residenziale nonche' in favore degli affittuari  dei
          terreni, solo per il caso di vendita degli immobili  ad  un
          prezzo inferiore a quello  di  esercizio  dell'opzione.  Il
          diritto di prelazione eventualmente spettante ai  sensi  di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente nel caso di vendita frazionata  degli  immobili.
          La vendita si considera frazionata esclusivamente nel  caso
          in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta  in  vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'. Il diritto  di  prelazione  sussiste  anche  se  la
          vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in  blocco.
          I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga  a
          quanto previsto dalla vigente  normativa,  gli  adempimenti
          necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto  di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 
              6. I diritti dei  conduttori  e  degli  affittuari  dei
          terreni sono riconosciuti se essi sono  in  regola  con  il
          pagamento dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che
          non sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto  o
          della locazione. Sono inoltre riconosciuti  i  diritti  dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria. 
              7. Il prezzo di vendita degli immobili e  delle  unita'
          immobiliari e' determinato in ogni caso  sulla  base  delle
          valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento  i
          prezzi effettivi di  compravendite  di  immobili  e  unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita' immobiliari liberi ovvero  i  terreni  e  le  unita'
          immobiliari per i quali gli affittuari o i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti in  vendita  al  miglior  offerente  individuato  con
          procedura  competitiva,   le   cui   caratteristiche   sono
          determinate dai decreti di cui al comma 1,  fermo  restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
              7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso
          diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in
          blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto  a  mezzo
          di  mandato  collettivo,  a  condizione  che   questo   sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle unita' facenti parte del blocco oggetto  di  vendita.
          Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito  della
          procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini   di
          esercizio del diritto di  opzione  stabilito  dal  presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi  del  comma
          13, offerte in opzione  ai  conduttori  che  acquistano  in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi  immobili  e'  altresi'   confermato   l'ulteriore
          abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti  in  vigore,
          in favore esclusivamente dei conduttori  che  acquistano  a
          mezzo di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso
          residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento  delle
          unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto  di
          quelle libere. Per i  medesimi  immobili  e'  concesso,  in
          favore dei conduttori che acquistano  a  mezzo  di  mandato
          collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma  meno
          dell'80 per cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile al netto di quelle  libere,  un  abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per cento. Le modalita' di applicazione degli  abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il prezzo di vendita dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di
          mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30  per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto da esercitarsi con  le  modalita'  e
          nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo.  Agli
          affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli  che
          esercitano  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,   e'
          concesso  l'ulteriore  abbattimento   di   prezzo   secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che esercitano il  diritto  di  opzione  possono  procedere
          all'acquisto dei terreni attraverso il regime di  aiuto  di
          Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea  con
          decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933  del  3  giugno
          2001. Non si applicano alle  operazioni  fondiarie  attuate
          attraverso il regime di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le
          disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
          1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
          n. 817. Tali  operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604. 
              9. La determinazione esatta del prezzo  di  vendita  di
          ciascun  bene  immobile  e  unita'   immobiliare,   nonche'
          l'espletamento, ove necessario,  delle  attivita'  inerenti
          l'accatastamento  dei  beni  immobili   trasferiti   e   la
          ricostruzione  della  documentazione  ad   essi   relativa,
          possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
          societa'  aventi   particolare   esperienza   nel   settore
          immobiliare, individuate con procedura competitiva, le  cui
          caratteristiche sono determinate  dai  decreti  di  cui  al
          comma 1. 
              10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'articolo 7 del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive  modificazioni,  che  non  sono  stati
          aggiudicati alla data del 31 ottobre  2001,  sono  alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto. 
              11. I beni immobili degli enti previdenziali  pubblici,
          diversi da quelli di cui al comma 10 e che non  sono  stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita' di cui al presente decreto. La  disposizione  non
          si  applica  ai  beni  immobili  ad   uso   prevalentemente
          strumentale. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali emana direttive agli  enti  previdenziali  pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi. Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite  al
          bilancio per  essere  accreditate  su  conti  di  tesoreria
          vincolati intestati all'ente venditore; sulle  giacenze  e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  E'
          abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche  e  delle
          riserve legali degli enti previdenziali pubblici  vincolati
          a  costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando   il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e  i  proventi
          di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la  facolta'
          di  accesso  alla  Tesoreria  centrale  dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni  previdenziali,  ai  sensi  di   quanto   disposto
          dall'articolo 16  della  legge  12  agosto  1974,  n.  370,
          nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre  1998,  n.
          448. 
              13. Con i decreti  di  cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli  immobili
          di pregio. Si considerano comunque di pregio  gli  immobili
          situati nei centri storici urbani, ad eccezione  di  quelli
          individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, che si  trovano  in  stato  di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e di risanamento conservativo, ovvero  di  ristrutturazione
          edilizia. 
              14. Sono nulli gli atti di disposizione degli  immobili
          ad uso residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13
          acquistati  per  effetto  dell'esercizio  del  diritto   di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 
              15. Ai fini della valorizzazione dei beni il  Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di servizi o promuove accordi di programma  per  sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1.  Con  i
          decreti di cui al comma 1  sono  stabiliti  i  criteri  per
          l'assegnazione  agli  enti  territoriali  interessati   dal
          procedimento di una quota, non inferiore al 5 per  cento  e
          non superiore al 15 per cento,  del  ricavato  attribuibile
          alla rivendita degli immobili valorizzati. 
              15-bis. Per la  valorizzazione  di  cui  al  comma  15,
          l'Agenzia del demanio puo' individuare,  d'intesa  con  gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il  sostegno  alle  politiche  per  i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'. 
              15-ter. 
              16. La pubblicazione dei decreti  di  cui  al  comma  1
          produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del  codice
          civile  in   favore   della   societa'   beneficiaria   del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'articolo 1. 
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi  del  comma  1,
          non si applica al trasferimento ivi previsto e puo'  essere
          esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni  da
          parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma  1  e
          le   successive   rivendite   non   sono   soggetti    alle
          autorizzazioni previste dal testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto  disposto
          dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, concernente il diritto  di  prelazione  degli  enti
          locali territoriali, e  dall'articolo  19  della  legge  23
          dicembre 1998, n.  448,  come  modificato  dall'articolo  1
          della  legge  2  aprile  2001,  n.  136,   concernente   la
          proposizione di progetti di valorizzazione  e  gestione  di
          beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato,  gli
          enti pubblici territoriali e gli  altri  soggetti  pubblici
          non possono in alcun  caso  rendersi  acquirenti  dei  beni
          immobili di cui al presente decreto.  Il  divieto  previsto
          nel terzo periodo del presente comma non  si  applica  agli
          enti pubblici territoriali che  intendono  acquistare  beni
          immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
          istituzionali degli enti stessi. 
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono acquistare unita' immobiliari residenziali  poste
          in vendita ai sensi dell'articolo 3  che  risultano  libere
          ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto  di
          opzione da  parte  dei  conduttori  che  si  trovano  nelle
          condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,  le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali possono costituire societa' per azioni,  anche
          con la  partecipazione  di  azionisti  privati  individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica. 
              18. Lo Stato e gli altri enti pubblici  sono  esonerati
          dalla consegna dei documenti relativi alla  proprieta'  dei
          beni e alla  regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti di cui al comma 1 puo' essere  disposta  in  favore
          delle societa' beneficiarie del trasferimento  la  garanzia
          di un valore minimo dei  beni  ad  esse  trasferiti  e  dei
          canoni di affitto o locazione. 
              19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad   esse
          trasferiti, le societa' sono esonerate dalla  garanzia  per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla   proprieta'   dei    beni    e    alla    regolarita'
          urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e  per
          evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente  pubblico
          proprietario del bene  prima  del  trasferimento  a  favore
          delle societa'. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
          comma  59,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  si
          applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
          beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli  onorari
          notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di  cui
          al presente articolo sono ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione  si  applica  agli  onorari   notarili   per   la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. In caso di cessione agli affittuari  o  ai  conduttori
          detti onorari sono ridotti al 25 per  cento.  I  notai,  in
          occasione degli atti di rivendita, provvederanno  a  curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura catastale relative ai  provvedimenti  e  agli  atti
          previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai  commi  1  e
          1-bis del presente articolo se le stesse  non  siano  state
          gia' eseguite. 
              20. Le unita' immobiliari  definitivamente  offerte  in
          opzione entro il 26  settembre  2001  sono  vendute,  anche
          successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle  altre
          condizioni indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per le quali i conduttori, in assenza della citata  offerta
          in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto  entro
          il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, sono vendute al prezzo  e  alle  condizioni
          determinati in base alla normativa vigente alla data  della
          predetta manifestazione di volonta' di  acquisto.  Per  gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8  e'
          confermato  limitatamente  ad  acquisti  di   sole   unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali   complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere." 
              "Art. 3-ter (Processo di valorizzazione degli  immobili
          pubblici).   -   1.   L'attivita'   dei   Comuni,    Citta'
          metropolitane, Province, Regioni e dello  Stato,  anche  ai
          fini dell'attuazione del presente articolo,  si  ispira  ai
          principi    di    cooperazione    istituzionale    e     di
          copianificazione, in base ai quali essi  agiscono  mediante
          intese e accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,
          l'istituzione di sedi stabili di concertazione al  fine  di
          perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la  coerenza
          e la riduzione dei tempi delle procedure di  pianificazione
          del territorio. 
              2.  Al  fine  di   contribuire   alla   stabilizzazione
          finanziaria, nonche' per promuovere iniziative  volte  allo
          sviluppo economico e alla coesione sociale e per  garantire
          la  stabilita'  del  Paese,  il  Presidente  della   Giunta
          regionale,  d'intesa  con   la   Provincia   e   i   comuni
          interessati, promuove, anche tramite la  sottoscrizione  di
          uno o piu' protocolli d'intesa ai  sensi  dell'articolo  15
          della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di
          «programmi unitari di valorizzazione territoriale»  per  il
          riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili  di
          proprieta' della Regione  stessa,  della  Provincia  e  dei
          comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,   anche   statale,
          proprietario, detentore o  gestore  di  immobili  pubblici,
          nonche'   degli   immobili   oggetto   di   procedure    di
          valorizzazione di cui  al  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. Nel caso in  cui  tali  programmi  unitari  di
          valorizzazione  territoriale  non  coinvolgano  piu'   Enti
          territoriali,  il  potere  d'impulso  puo'  essere  assunto
          dall'Organo  di  governo  di  detti  Enti.   Qualora   tali
          programmi  unitari  di  valorizzazione  siano  riferiti  ad
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  o   in   uso   alle
          Amministrazioni centrali dello Stato, il  potere  d'impulso
          e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
          presente  decreto,  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita'  di
          attuazione  e  i  reciproci  impegni   con   il   Ministero
          utilizzatore. 
              3.  Nel  rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione e  adeguatezza  di  cui  all'articolo  118
          della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra  le
          istituzioni, lo Stato partecipa  ai  programmi  di  cui  al
          comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le  Amministrazioni
          statali competenti, con particolare  riguardo  alle  tutele
          differenziate ove presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
          predetti  programmi,  per  consentire  la  conclusione  dei
          processi di valorizzazione di cui al presente articolo. 
              4. Per l'attuazione delle norme contenute nel  presente
          articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del
          demanio e le strutture tecniche della Regione e degli  enti
          locali  interessati  possono  individuare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le  azioni,
          gli strumenti,  le  risorse,  con  particolare  riguardo  a
          quelle potenzialmente derivanti  dalla  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare pubblico,  che  saranno  oggetto  di
          sviluppo   nell'ambito    dei    programmi    unitari    di
          valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo  una
          struttura unica di attuazione del  programma,  anche  nelle
          forme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              5. I programmi unitari di  valorizzazione  territoriale
          sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi
          certi, autodeterminati dalle Amministrazioni  partecipanti,
          nel rispetto dei limiti e dei principi generali di  cui  al
          presente articolo, un processo di valorizzazione unico  dei
          predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
          territoriale e con la programmazione  economica  che  possa
          costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di
          riferimento,  elemento  di   stimolo   ed   attrazione   di
          interventi di  sviluppo  sostenibile  locale,  nonche'  per
          incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali  e  di
          quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai  programmi
          unitari di  valorizzazione  territoriale  disciplinati  dal
          presente articolo, i beni gia'  inseriti  in  programmi  di
          valorizzazione di cui decreto  ministeriale  richiamato  al
          comma 5-bis dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e  permuta  gia'
          avviati e quelli per i  quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  articolo,   risultano   sottoscritti
          accordi  tra  Amministrazioni  pubbliche,  a  meno  che   i
          soggetti  sottoscrittori  concordino   congiuntamente   per
          l'applicazione della presente disciplina. 
              6. Qualora sia necessario riconfigurare  gli  strumenti
          territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi
          di valorizzazione di cui al comma 2,  il  Presidente  della
          Giunta regionale,  ovvero  l'Organo  di  governo  preposto,
          promuove la sottoscrizione di un accordo  di  programma  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale
          di   regolamentazione   della   volonta'    dei    soggetti
          esponenziali del territorio di procedere alla variazione di
          detti strumenti di  pianificazione,  al  quale  partecipano
          tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari  da  parte
          degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione
          del programma. 
              7. Nell'ambito dell'accordo  di  programma  di  cui  al
          comma  6,  puo'  essere   attribuita   agli   enti   locali
          interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e
          il  15%  del  ricavato   della   vendita   degli   immobili
          valorizzati se di proprieta' dello Stato da  corrispondersi
          a richiesta dell'ente locale interessato,  in  tutto  o  in
          parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo
          di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai  fini  di  una
          loro  valorizzazione,  siano  oggetto  di   concessione   o
          locazione   onerosa,   all'Amministrazione   comunale    e'
          riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore
          al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
          dell'articolo  16  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative  leggi
          regionali per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie  alla
          riqualificazione e riconversione, che il  concessionario  o
          il  locatario   corrisponde   all'atto   del   rilascio   o
          dell'efficacia  del   titolo   abilitativo   edilizio.   La
          regolamentazione per  l'attribuzione  di  tali  importi  e'
          definita nell'accordo  stesso,  in  modo  commisurato  alla
          complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
          procedimento    e    tali    importi    sono    finalizzati
          all'applicazione dei commi da 138  a  150  dell'articolo  1
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220.  I  suddetti  importi
          sono versati all'Ente territoriale direttamente al  momento
          dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
              8. L'accordo deve  essere  concluso  entro  il  termine
          perentorio di 120 giorni dalla data della  sua  promozione.
          Le  Regioni  possono   disciplinare   eventuali   ulteriori
          modalita' di conclusione del predetto accordo di programma,
          anche ai fini della celere approvazione della variante agli
          strumenti di  pianificazione  urbanistica  e  dei  relativi
          effetti,   della   riduzione   dei    termini    e    delle
          semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti  si
          impegnano ad attuare, al fine di accelerare  le  procedure,
          delle modalita'  di  superamento  delle  criticita',  anche
          tramite  l'adozione  di  forme  di  esercizio  dei   poteri
          sostitutivi previste  dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita'  di  definizione
          del procedimento utile a garantire il rispetto del  termine
          di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
          entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
          della Giunta regionale le  procedure  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,
          acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste  di
          prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al
          programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale.   Il
          programma   unitario   di   valorizzazione    territoriale,
          integrato dalle modifiche relative alle  suddette  proposte
          di   adeguamento   e   prescrizioni   viene    ripresentato
          nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di
          programma. La ratifica dell'accordo di programma  da  parte
          dell'Amministrazione  comunale,   ove   ne   ricorrano   le
          condizioni, puo' assumere l'efficacia di  cui  al  comma  2
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province  e
          i  comuni,   ovvero   l'Amministrazione   promuovente   per
          l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma
          2, possono concludere uno o piu'  accordi  di  cooperazione
          con il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai
          sensi  dei  commi  4  e  5  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
          formazione  del  programma   unitario   di   valorizzazione
          territoriale, identificando gli elementi vincolanti per  la
          trasformazione  dei  beni  immobili,  in  coerenza  con  la
          sostenibilita'  economica-finanziaria   e   attuativa   del
          programma stesso. 
              10. Gli organi periferici dello  Stato,  preposti  alla
          valutazione  delle  tutele  di  natura   storico-artistica,
          archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale  si
          esprimono nell'ambito  dell'accordo  di  cui  al  comma  6,
          unificando  tutti  i  procedimenti  previsti  dal   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42.   Qualora   tale
          espressione  non  avvenga   entro   i   termini   stabiliti
          nell'accordo di programma, il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali puo' avocare a se'  la  determinazione,
          assegnando alle proprie strutture centrali un  termine  non
          superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
          proponendo  eventuali  adeguamenti   o   prescrizioni   per
          l'attuazione  del  programma  unitario  di   valorizzazione
          territoriale. Analoga facolta' e' riservata al Ministro per
          l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per  i
          profili di sua competenza. 
              11. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  e'
          possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33  e
          33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111  e
          delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica. Per il finanziamento degli studi di  fattibilita'
          e  delle  azioni  di  supporto  dei  programmi  unitari  di
          valorizzazione territoriale, l'Agenzia del  demanio,  anche
          in cofinanziamento con la Regione, le Province e i  comuni,
          puo' provvedere a  valere  sui  propri  utili  di  gestione
          ovvero sul  capitolo  relativo  alle  somme  da  attribuire
          all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei  beni  immobili,
          per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento  e
          la valorizzazione dei beni del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
              12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo  del
          comma 2, per la valorizzazione degli  immobili  in  uso  al
          Ministero della difesa, lo stesso Ministro,  previa  intesa
          con il Presidente della Giunta regionale  o  il  Presidente
          della Provincia, nonche' con  gli  Organi  di  governo  dei
          comuni  provvede  alla  individuazione  delle  ipotesi   di
          destinazioni d'uso da attribuire agli immobili  stessi,  in
          coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
          urbanistici. Qualora gli stessi  strumenti  debbano  essere
          oggetto di  riconformazione,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale o  il  Presidente  della  Provincia  promuove  un
          accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  ai  sensi  della
          relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo
          di programma possono essere applicate le procedure  di  cui
          al presente articolo. 
              13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il
          riutilizzo degli immobili non necessari in  via  temporanea
          alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito,  previa
          intesa con il Comune  e  con  l'Agenzia  del  demanio,  per
          quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento  della
          concessione di valorizzazione di  cui  all'articolo  3-bis.
          L'utilizzo deve  avvenire  nel  rispetto  delle  volumetrie
          esistenti, anche attraverso interventi di cui alla  lettera
          c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  e  delle  relative
          leggi   regionali   e   possono,   eventualmente,    essere
          monetizzati  gli  oneri  di  urbanizzazione.   Oltre   alla
          corresponsione della somma prevista nel  predetto  articolo
          3-bis,  e'  rimessa  al  Comune,  per   la   durata   della
          concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone
          relativo. Il concessionario, ove richiesto, e' obbligato al
          ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di
          concessione o di locazione.  Nell'ambito  degli  interventi
          previsti per la concessione  dell'immobile  possono  essere
          concordati  con  l'Amministrazione   comunale   l'eventuale
          esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili  per
          consentire parziali usi pubblici dei beni  stessi,  nonche'
          le modalita' per il rilascio  delle  licenze  di  esercizio
          delle  attivita'  previste  e  delle  eventuali   ulteriori
          autorizzazioni amministrative." 
              "Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di   investimento   immobiliare).    - 1.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
          la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
          immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
          diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
          enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
          altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
          costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
          funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
          i criteri di  attribuzione  dei  proventi  derivanti  dalla
          vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo 27 della legge 27 luglio  1978,  n.  392.  Il
          fondo previsto dal comma 1, quinto  periodo,  dell'articolo
          29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          puo'  essere  incrementato  anche  con  quota  parte  delle
          entrate derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo,  ed  il   comma   1-bis   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  33  e
          33-bis del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare). -  1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85,  la  domanda
          prevista dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto
          legislativo puo'  essere  motivata  dal  trasferimento  dei
          predetti beni  ai  fondi  di  cui  al  presente  comma.  E'
          abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,
          possono apportare beni ai suddetti fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  per
          gli enti pubblici, di natura assicurativa o  previdenziale,
          per  gli  anni  2012,  2013  e  2014  e'   destinato   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1.  Il
          venti per cento del piano di impiego di cui  al  precedente
          periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014,  alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'articolo 5, comma 5, del decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. 
              6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
          di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo
          4 del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti previsti dall'articolo  33-bis,  rientrano  nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni di  cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
          a titolo oneroso sulla base di specifiche  convenzioni  con
          le parti interessate. 
              8-sexies. I decreti di cui al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti. 
              Art. 33-bis (Strumenti sussidiari per la gestione degli
          immobili   pubblici).   -   1.   Per   la   valorizzazione,
          trasformazione,  gestione  e  alienazione  del   patrimonio
          immobiliare pubblico di proprieta'  dei  Comuni,  Province,
          Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati
          dagli stessi, nonche' dei diritti reali  relativi  ai  beni
          immobili, anche demaniali,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia  del  demanio  promuove,  anche  ai
          sensi  del  presente  decreto,  iniziative  idonee  per  la
          costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica, di societa', consorzi o fondi  immobiliari.  Alle
          societa' di cui al presente comma  si  applicano,  ai  soli
          fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi
          131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296. 
              2.  L'avvio  della  verifica  di   fattibilita'   delle
          iniziative  di  cui  al  presente  articolo   e'   promosso
          dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
          cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del  decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla
          legge 23 novembre 2001,  n.  410.  Qualora  siano  compresi
          immobili soggetti a vincoli di tutela,  per  l'acquisizione
          di pareri e nulla-osta  preventivi  ovvero  orientativi  da
          parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
          del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
          servizi di cui all'articolo 14-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, che si deve esprimere nei  termini  e  con  i
          criteri  indicati  nel  predetto  articolo.   Conclusa   la
          procedura  di  individuazione  degli  immobili  di  cui  al
          presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro
          60 giorni  dal  ricevimento  della  proposta.  Le  risposte
          positive costituiscono intesa  preventiva  all'avvio  delle
          iniziative. In caso di mancata espressione entro i  termini
          anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
              3. Qualora le iniziative di cui  al  presente  articolo
          prevedano forme societarie, ad esse partecipano i  soggetti
          apportanti e il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
          vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
          di  finanziatore  e  di  struttura  tecnica  di   supporto.
          L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di
          evidenza   pubblica,   gli   eventuali   soggetti   privati
          partecipanti. La stessa Agenzia, per lo  svolgimento  delle
          attivita' relative all'attuazione  del  presente  articolo,
          puo'  avvalersi  di  soggetti  specializzati  nel  settore,
          individuati tramite procedure ad  evidenza  pubblica  o  di
          altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita'  di
          cui al presente comma  dovra'  avvenire  nel  limite  delle
          risorse finanziarie disponibili. Le  iniziative  realizzate
          in forma societaria sono soggette al controllo della  Corte
          dei Conti sulla  gestione  finanziaria,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 12 della legge  21  marzo  1958,  n.
          259. 
              4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio  e  i  soggetti  partecipanti
          sono disciplinati dalla legge, e da un  atto  contenente  a
          pena di nullita' i diritti e i doveri  delle  parti,  anche
          per gli aspetti patrimoniali.  Tale  atto  deve  contenere,
          inoltre, la definizione delle modalita' e  dei  criteri  di
          eventuale    annullamento    dell'iniziativa,    prevedendo
          l'attribuzione   delle   spese    sostenute,    in    quota
          proporzionale, tra i soggetti partecipanti. 
              5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle
          iniziative concordate ai sensi del  presente  articolo  non
          modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823  e
          829, primo comma, del codice  civile,  dei  beni  demaniali
          trasferiti.  Per  quanto  concerne  i  diritti   reali   si
          applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
          iniziative di cui al presente articolo,  se  costituite  in
          forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si  applica
          la  disciplina  prevista  dal  codice  civile,  ovvero   le
          disposizioni generali  sui  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare. 
              6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
          presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
          cui all'articolo 2, comma  488,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
              7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
                «1.   Per   procedere   al   riordino,   gestione   e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di   Regioni,
          Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
          Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
          essi,  con  delibera  dell'organo  di  Governo   individua,
          redigendo apposito elenco, sulla base e  nei  limiti  della
          documentazione esistente presso i propri archivi e  uffici,
          i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio   di
          competenza, non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
          funzioni  istituzionali,  suscettibili  di   valorizzazione
          ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il  piano  delle
          alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   allegato   al
          bilancio di  previsione  nel  quale,  previa  intesa,  sono
          inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del
          demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
          fatto  salvo   il   rispetto   delle   tutele   di   natura
          storico-artistica,    archeologica,    architettonica     e
          paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso  agli  Enti
          competenti, i  quali  si  esprimono  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali, in caso di mancata  espressione  da  parte
          dei medesimi Enti,  la  predetta  classificazione  e'  resa
          definitiva. La  deliberazione  del  consiglio  comunale  di
          approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
          se trattasi di societa'  o  Ente  a  totale  partecipazione
          pubblica, del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
          determina  le   destinazioni   d'uso   urbanistiche   degli
          immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   disciplinano
          l'eventuale equivalenza della deliberazione  del  consiglio
          comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
          urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge
          28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando  le  procedure
          semplificate per  la  relativa  approvazione.  Le  Regioni,
          nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
          copianificazione per l'eventuale  verifica  di  conformita'
          agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine  di
          concludere il procedimento entro il termine  perentorio  di
          90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.   Trascorsi   i
          predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo  25
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47.   Le   varianti
          urbanistiche di cui al presente  comma,  qualora  rientrino
          nelle previsioni di cui  al  paragrafo  3  dell'articolo  3
          della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
          soggette a valutazione ambientale strategica.".