Art. 3 Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome 1. Una quota pari ad euro 3.298.447,16 e' ripartita fra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 17 ottobre 2013. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata Intesa i finanziamenti alle Regioni e alle Province Autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione di un provvedimento di Giunta che approvi i progetti da realizzare, i tempi di realizzazione, l'impegno alla realizzazione e l'indicazione del cofinanziamento, come determinato ai sensi del comma 4 dello stesso art. 2. Il progetto e la relativa documentazione dovranno essere allegati al provvedimento della Giunta. 3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della ripetuta Intesa. 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome sono rese indisponibili.