Art. 3 Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno 1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26. (( 1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». (( 4. (Soppresso). ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26: «1. Bilanci di previsione degli enti locali. 1. (Omissis). 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.». Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 1-4. (Omissis). 5. L'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. 6-22. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 11-ter dell'art. 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: «Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale 1 - 11-bis. (Omissis). 11-ter. Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi. 12 - 15-octies. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'art. 5-ter del citato decreto-legge n. 43 del 2013: «Art. 5-ter. Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 1. Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'art. 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria 1 - 4. (Omissis). 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 30 giugno 2014 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. 5-bis - 6-ter. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati 1 - 4-ter. (Omissis). 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014. 4-quinquies. (Omissis).».