(( Art. 3-bis Proroga di termini in materia di giustizia 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni. 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148): «Art. 11. Entrata in vigore 1-2. (Omissis). 3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».