Art. 3 
 
  1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Massa Carrara» non puo' modificare le modalita'  di  controllo  e  il
sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per  la
denominazione  «Farina  di  castagne  della  Lunigiana»,  cosi'  come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 
  2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Massa Carrara» comunica  e  sottopone  all'approvazione  ministeriale
ogni variazione concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero  risultare
incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.