Art. 3 Finalita' del Catasto Nazionale 1. In materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Catasto Nazionale permette la produzione di informazioni per le attivita' di monitoraggio e controllo ambientale necessarie a: a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente ed il territorio; b) consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione piu' efficace dello stato ambientale; c) costituire supporto informativo utile per la valutazione d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell'installazione di nuove sorgenti; d) fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz). In particolare il Catasto Nazionale dovra' consentire: di conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio; di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti; l'identificazione dei gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali; di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente. 2. Il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale e' collegato ai catasti regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto. I catasti regionali forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale fornisce ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai dati di competenza nazionale relativi al territorio regionale. E' consentito alle regioni e province autonome l'accesso, in modalita' di visualizzazione, ai dati presenti nel Catasto Nazionale di loro competenza, secondo le modalita' indicate nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, segretezza e riservatezza dell'informazione.