Art. 3 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici  e
i responsabili dell'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  libera
vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti
ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i  rivenditori  e  gli
utilizzatori sui tempi fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze. 
  2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le
operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la  spedizione  fuori
del  territorio   comunitario   nonche'   il   trasferimento   e   il
magazzinaggio ai fini dell'eliminazione  dei  prodotti  di  cui  agli
stessi articoli. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Marletta