Art. 3 Sanzioni Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.