Art. 3 
 
  Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di  appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori  autorizzazioni
in deroga al divieto  di  sbarco  e  di  circolazione  sull'isola  di
Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non  superiore
alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze  che  hanno
dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si  esaurissero  in
questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza  di
fondati  e  comprovati  motivi  puo',  con   proprio   provvedimento,
autorizzare per lo stretto periodo necessario, un  ulteriore  periodo
di circolazione.