Art. 3 Deroghe Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri; b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti; c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita'; e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza; f) autoveicoli di proprieta' della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia; g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare; j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune; k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune; l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto comune; m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del dipartimento provinciale dell'ARPAC; n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera.