Art. 3 Finalita' e ambito di applicazione del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, gli interventi di seguito indicati, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente: a) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi cinque anni, fermo quanto previsto dal successivo art. 6; c) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di cui al primo comma e svolgenti attivita' intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attivita' di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attivita' della societa' capogruppo. 3. Il Fondo puo' attuare gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori di cui al primo comma del presente articolo. 4. La possibilita' di cui al comma 3 e' subordinata ad un'espressa richiesta congiunta, di impresa e organizzazioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favorevole da parte del comitato amministratore, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 5, comma 1, lettera e). 5. In caso di ammissione al Fondo, il comitato si attivera' presso l'INPS per disciplinare le modalita' di finanziamento del Fondo.