Art. 3. 1. Al dott. Carlo Calenda sono altresi' delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'articolo 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro. 2. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1, e' delegato l'esercizio di attivita' in ambito internazionale e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.