Art. 3 
 
 
                 Criteri per l'accesso ai contributi 
 
  1. Il comune, nel consentire l'accesso  ai  contributi  di  cui  al
presente  decreto,  nei  limiti  delle  disponibilita'   finanziarie,
verifica che il richiedente: 
    a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00  o  un
reddito derivante da regolare  attivita'  lavorativa  con  un  valore
I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; 
    b) sia destinatario di un atto  di  intimazione  di  sfratto  per
morosita', con citazione per la convalida; 
    c)  sia  titolare  di  un  contratto  di  locazione   di   unita'
immobiliare ad uso abitativo regolarmente  registrato  (sono  esclusi
gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al,  A8  e  A9)  e
risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio  da  almeno
un anno; 
    d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero,  nei
casi di cittadini  non  appartenenti  all'UE,  possieda  un  regolare
titolo di soggiorno. 
  2. Il  comune  verifica  inoltre  che  il  richiedente,  ovvero  un
componente del nucleo familiare,  non  sia  titolare  di  diritto  di
proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  residenza
di altro immobile fruibile ed  adeguato  alle  esigenze  del  proprio
nucleo familiare. 
  3.  Costituisce  criterio  preferenziale  per  la  concessione  del
contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno  un
componente che  sia:  ultrasettantenne,  ovvero  minore,  ovvero  con
invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai  servizi
sociali o alle competenti aziende sanitarie locali  per  l'attuazione
di un progetto assistenziale individuale.