Art. 3 Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID 1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprieta' del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico e' calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo: a) «ciclomotori e motocicli»; b) «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee. 2. Le imprese che nell'esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 5, per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la macroclasse «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli», integrano le compensazioni di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione. 3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaee territoriali di cui al comma 1, nonche' in funzione della dinamica temporale dei costi e della velocita' di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1. Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2. 4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1.