Art. 3 
 
              Criterio di calcolo per la determinazione 
                    delle compensazioni CARD-CID 
 
  1. Le compensazioni  per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti
economici per  i  danni  al  veicolo  assicurato,  alla  persona  del
conducente e alle cose trasportate di proprieta' del conducente o del
proprietario del veicolo, sono effettuate  nel  corso  dell'esercizio
sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il  costo
medio unico e' calcolato sulla base dei  risarcimenti  effettivamente
corrisposti  nell'esercizio  precedente  per  i  sinistri  rientranti
nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni  contabili  della
Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo: 
    a) «ciclomotori e motocicli»; 
    b) «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli». 
  Limitatamente  ai  danni  al  veicolo  assicurato   e   alle   cose
trasportate le compensazioni sono differenziate,  con  riferimento  a
ciascuna   grande   tipologia   di   veicolo,   in   tre    macroaree
territorialmente omogenee. 
  2. Le imprese che  nell'esercizio  hanno  emesso  premi  in  misura
superiore alle soglie  individuate  ai  sensi  dell'art.  5,  per  la
macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la  macroclasse  «veicoli
diversi da ciclomotori e motocicli», integrano  le  compensazioni  di
cui al comma 1 con i valori degli incentivi  e  delle  penalizzazioni
determinati, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1  in  base
alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione. 
  3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono  calcolati,
con riferimento a ciascuna generazione, in funzione  dei  costi  medi
differenziati per le  grandi  tipologie  di  veicolo  e  le  macroaee
territoriali di cui al comma 1, nonche' in  funzione  della  dinamica
temporale dei  costi  e  della  velocita'  di  liquidazione  sinistri
differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al  comma  1.
Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole  imprese
che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2. 
  4.  La  Stanza  di  compensazione,  alla  chiusura  dell'esercizio,
determina i valori degli  incentivi  e  delle  penalizzazioni  tenuto
conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1.