Art. 3 
 
 
            Interventi per il sostegno del Made in Italy 
 
  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della  pesca  e
dell'acquacoltura  ))  di  cui  all'Allegato  I  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non  ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma  cooperativa  o
riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui  al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella  misura  del  40  per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,  e  comunque  non
superiore a 50.000  euro,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre  2014  e  nei  due  successivi,  per  la   realizzazione   e
l'ampliamento   di   infrastrutture   informatiche   finalizzate   al
potenziamento del commercio elettronico. 
  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di  imprese
gia' esistenti, alle imprese  che  producono  prodotti  agricoli,  ((
della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non  ricompresi
nel predetto Allegato I, (( anche se costituite in forma  cooperativa
o riunite in consorzi )) e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui
al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40  per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo  sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie,  nonche'  per  la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 
  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  (( 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per  le  imprese  diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis; )) 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2: 
    a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, (( di 2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016,  ))  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1; 
    b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014,  ((  di  12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  6. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. )) 
  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai  sensi  degli  articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento  (UE)  25  ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali svolge, attraverso il  proprio  sito  istituzionale,  una
consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale
misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga
percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di
origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta
ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti
alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3. 
  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l'efficientamento della  filiera  della  produzione  e
dell'erogazione e». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  del  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
          Commissione,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (regolamento  generale  di
          esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  (Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione  delle  dichiarazioni.),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. 
              - L'art. 61 e il comma 5 dell'art. 109 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          [Testo  post  riforma  2004])  ,pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004] 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell' art. 15." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa [Testo post riforma 2004] 
              (omissis) 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              (omissis)" 
              I regolamenti (UE)  nn.  1407/2013  e  1408/2013  della
          Commissione, del 18 dicembre 2013, e il regolamento (UE) n.
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  de  minimis,
          sono  pubblicati,  rispettivamente   nella,   G.U.U.E.   24
          dicembre 2013, n. L 352 e G.U.U.E 28 giugno 2014, n. L 190. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4,  della  legge  3
          febbraio  2011,  n.   4   (Disposizioni   in   materia   di
          etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari.) -  1.
          Al  fine  di  assicurare  ai  consumatori  una  completa  e
          corretta informazione sulle  caratteristiche  dei  prodotti
          alimentari  commercializzati,   trasformati,   parzialmente
          trasformati  o  non  trasformati,  nonche'   al   fine   di
          rafforzare la prevenzione  e  la  repressione  delle  frodi
          alimentari,  e'  obbligatorio,  nei  limiti  e  secondo  le
          procedure  di   cui   al   presente   articolo,   riportare
          nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni
          di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,
          n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo
          di  origine  o  di  provenienza  e,  in  conformita'   alla
          normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione
          di  ingredienti  in  cui  vi  sia  presenza  di   organismi
          geneticamente modificati in  qualunque  fase  della  catena
          alimentare,  dal  luogo  di  produzione  iniziale  fino  al
          consumo finale. 
              2.  Per  i   prodotti   alimentari   non   trasformati,
          l'indicazione  del  luogo  di  origine  o  di   provenienza
          riguarda  il  Paese  di  produzione  dei  prodotti.  Per  i
          prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda  il
          luogo  in   cui   e'   avvenuta   l'ultima   trasformazione
          sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento  della
          materia  prima   agricola   prevalente   utilizzata   nella
          preparazione o nella produzione dei prodotti. 
              3. Con decreti  interministeriali  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  e  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   a   livello
          nazionale   nei   settori   della   produzione   e    della
          trasformazione agroalimentare e acquisiti  i  pareri  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  previo  espletamento
          della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2,  e  19
          della direttiva 2000/13/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 marzo 2000, e  successive  modificazioni,
          sono definite le modalita' per  l'indicazione  obbligatoria
          di cui al comma 1, nonche' le  disposizioni  relative  alla
          tracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  di  origine  o  di
          provenienza del territorio nazionale. 
              4. Con i decreti  di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
          definiti, relativamente  a  ciascuna  filiera,  i  prodotti
          alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui  al
          comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia
          prima agricola utilizzata nella preparazione  o  produzione
          dei prodotti. 
              4-bis. Ai fini di cui al comma  3  ed  ai  sensi  degli
          articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento
          (UE) 25 ottobre 2011,  n.  1169/2011,  il  Ministero  delle
          politiche   agricole   alimentari   e   forestali   svolge,
          attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione
          pubblica tra i consumatori per valutare  in  quale  misura,
          nelle informazioni relative ai prodotti  alimentari,  venga
          percepita  come  significativa  l'indicazione  relativa  al
          luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e
          della materia prima agricola utilizzata nella  preparazione
          o nella produzione degli stessi e quando l'omissione  delle
          medesime indicazioni sia  ritenuta  ingannevole.  Ai  sensi
          dell'art. 39, paragrafo 2, del citato regolamento  (UE)  n.
          1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per
          gli alimenti  e  la  nutrizione,  svolge  studi  diretti  a
          individuare, su scala territoriale,  i  legami  tra  talune
          qualita' dei  prodotti  alimentari  e  la  loro  origine  o
          provenienza. I risultati delle consultazioni  effettuate  e
          degli studi eseguiti sono resi pubblici  e  trasmessi  alla
          Commissione europea. All'attuazione delle  disposizioni  di
          cui al presente comma si provvede  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              5. All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,
          n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente comma: 
              «5-septies. In  caso  di  indicazione  obbligatoria  ai
          sensi del presente articolo, e' fatto altresi'  obbligo  di
          indicare   l'origine    dell'ingrediente    caratterizzante
          evidenziato». 
              6.  Fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  regioni
          dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
          del presente articolo e dei decreti  di  cui  al  comma  3,
          estendendoli a tutte le filiere interessate. 
              7.  Al  fine  di  rafforzare  la   prevenzione   e   la
          repressione  degli  illeciti  in  materia   agroambientale,
          nonche' di favorire il contrasto della  contraffazione  dei
          prodotti  agroalimentari  protetti  e  le  azioni  previste
          dall'art. 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,
          all'art.  5,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'  del  Corpo
          forestale dello Stato». 
              8. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  le  sezioni  di  polizia
          giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
          di polizia giudiziaria  appartenente  ai  rispettivi  corpi
          forestali regionali o  provinciali,  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, previa intesa tra lo  Stato  e  la  regione  o
          provincia autonoma interessata. 
              9. All'art. 2, comma  6,  del  decreto-legge  6  maggio
          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2002,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche',
          limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
          centrale delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          del Corpo forestale dello Stato». 
              10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
          in  vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio   prodotti
          alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
          del presente articolo e dei decreti di cui al  comma  3  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600
          euro a 9.500 euro. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          primo dei decreti di cui al comma 3 del presente  articolo,
          e' abrogato l'art. 1-bis del decreto-legge 24 giugno  2004,
          n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2004, n. 204. 
              12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo  hanno
          effetto decorsi novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  dei  decreti  di  cui  al  comma  3.   I   prodotti
          etichettati anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
          precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai  sensi
          del  presente  articolo  possono  essere  venduti  entro  i
          successivi centottanta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, (Misure urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
          n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
          agosto 2012, n. 187, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  58.  (Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
          applicano le disposizioni di cui all'art.  13  del  decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
          al comma 2. 
              5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
          Europea.».