Art. 3 
 
 
           Importazione di vegetali specificati originari 
            di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza 
                     dell'organismo specificato 
 
  1. I vegetali specificati originari di Paesi  terzi  nei  quali  e'
nota la  presenza  dell'organismo  specificato  sono  introdotti  nel
territorio della Repubblica italiana solo se soddisfano  le  seguenti
condizioni: 
  a) rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di  cui
all'allegato I, sezione 1; 
  b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica  italiana  sono
stati ispezionati dai Servizi fitosanitari regionali come  prescritto
dall'allegato I,  sezione  2,  per  verificare  l'eventuale  presenza
dell'organismo specificato; 
  c) durante l'ispezione non sono stati riscontrati ne'  la  presenza
ne' sintomi dell'organismo specificato, in  conformita'  all'allegato
I, sezione 2.