Art. 3 Importazione di vegetali specificati originari di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato 1. I vegetali specificati originari di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di cui all'allegato I, sezione 1; b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono stati ispezionati dai Servizi fitosanitari regionali come prescritto dall'allegato I, sezione 2, per verificare l'eventuale presenza dell'organismo specificato; c) durante l'ispezione non sono stati riscontrati ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato, in conformita' all'allegato I, sezione 2.