Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20 dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto. 3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri. 4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui durante il mandato vengano a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla loro sostituzione con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, puo' deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini di cui al comma 1. 6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del criterio di maggiore rappresentativita'. 7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 92/2012, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.