Art. 3 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da ABI  e  cinque  esperti  designati  dalle
Organizzazioni  Sindacali  stipulanti,  il  verbale  di  accordo   20
dicembre 2013, in possesso  di  specifica  competenza  e  pluriennale
esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  nonche'  da  due
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre
la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto. 
  3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal
Comitato stesso tra i propri membri. 
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  5. I componenti del comitato durano in carica  quattro  anni  e  in
ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso
in cui durante  il  mandato  vengano  a  cessare  dall'incarico,  per
qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla
loro  sostituzione  con  altro  componente  designato,   secondo   le
modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a  tre
riunioni consecutive il Comitato, su proposta  del  Presidente,  puo'
deliberare  la  decadenza  del   componente.   Fino   alla   relativa
sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini  di  cui
al comma 1. 
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  del
criterio di maggiore rappresentativita'. 
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente. 
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge n. 92/2012,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  i  componenti  del  Comitato  amministratore  previsto
dall'art. 3 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo.