Art. 3 Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie 1. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, procedono, nel rispetto dello stesso art. 2, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto: a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell'ultimo triennio; b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni; c) della necessita' che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento. 2. Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'art. 2, comma 2, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito. 3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 4. I decreti ricognitivi di cui al comma 5 dell'art. 2, per la parte relativa alle risorse finanziarie, sono trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede, ove non siano state gia' trasferite dalle province o dalle citta' metropolitane, al recupero delle risorse dovute all'ente subentrante nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle citta' metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati. 5. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilita' interno per ciascun ente coinvolto sono modificati secondo quando previsto dal comma 94 dell'art. 1 della legge. 6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, cosi' come previsto dal comma 96, lett. d) dell'art. 1 della legge n. 56/14, nonche' di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante. 7. Al recupero delle somme di cui al comma 150-bis dell'art. 1 della legge si provvede con modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione di cui all'art. 2.