Art. 3 
 
                          Improcedibilita' 
 
  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di
veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra
parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo
stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4
marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio  una  domanda  di
pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo  2,  comma  3.  Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non  e'  stata  esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma  non  si  applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 
  2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione  assistita
e'  condizione  di  procedibilita'  della   domanda   giudiziale   la
condizione si considera  avverata  se  l'invito  non  e'  seguito  da
adesione o e' seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua
ricezione ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
  a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; 
  b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini  della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis  del  codice  di
procedura civile; 
  c) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
  d) nei procedimenti in camera di consiglio; 
  e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
  4. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei
casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
  5.  Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali
procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque
denominati. (( Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette
ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente  ai  medesimi.
)) 
  6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'  condizione
di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto  compenso
dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76  (L)  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale
fine  la  parte  e'  tenuta  a   depositare   all'avvocato   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'
a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo' stare in giudizio personalmente. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.