Art. 3 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili,
  urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia 
 
  1. Per consentire nell'anno 2014 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ((  e'
incrementato di complessivi 3.851 milioni  di  euro,  di  cui  ))  26
milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per
l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per  l'anno
2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  (( 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato,  per
un importo pari  a  39  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle
disponibilita', iscritte in conto residui,  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo  32,  comma  6,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. )) 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, quanto alle opere di cui  alle  lettere  a)  e  b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere  di  cui
alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui (( ai
commi 1 e 1-bis )): 
  a) i seguenti interventi ai  sensi  degli  articoli  18  e  25  del
decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre  2014:
Completamento della copertura del  Passante  ferroviario  di  Torino;
Completamento sistema idrico Basento  --  Bradano,  Settore  G;  Asse
autostradale  Trieste  --  Venezia;  Interventi  di  soppressione   e
automazione  di  passaggi   a   livello   sulla   rete   ferroviaria,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta  Colosseo
-- Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
  b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31  dicembre  2014  e
cantierabili entro il 30 giugno  2015:  ulteriore  lotto  costruttivo
Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -- Bergamo;
Messa  in  sicurezza  dell'asse  ferroviario  Cuneo  --  Ventimiglia;
Completamento  e  ottimizzazione  della  Torino  --  Milano  con   la
viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32  e  la  SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico  dei  Giovi
-- AV Milano Genova; Quadrilatero  Umbria  --  Marche;  Completamento
Linea 1 metropolitana di  Napoli;  rifinanziamento  dell'articolo  1,
comma  70,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  relativo  al
superamento delle criticita' sulle infrastrutture viarie  concernenti
ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei  principali  svincoli  della
Strada Statale 131 in Sardegna; 
  c) i seguenti interventi appaltabili entro  il  30  aprile  2015  e
cantierabili entro  il  31  agosto  2015:  metropolitana  di  Torino;
tramvia  di  Firenze;  Lavori  di   ammodernamento   ed   adeguamento
dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano
allo  svincolo  di  Atilia;  Autostrada  Salerno  -  Reggio  Calabria
svincolo (( Laureana di Borrello )); Adeguamento della strada statale
n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della  Strada  statale
n. 372 e lo  svincolo  di  Benevento  sulla  strada  statale  n.  88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina»
sulla  strada  statale  internazionale  340  «Regina»;   Collegamento
stradale  Masserano-Ghemme;  Ponte  stradale  di   collegamento   tra
l'autostrada    per    Fiumicino     e     l'EUR;     Asse     viario
Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto  Asse  viario  S.S.
212 Fortorina; (( Continuita' interventi nuovo tunnel  del  Brennero;
)) Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia;  aeroporti
di Firenze e Salerno; Completamento sistema  idrico  integrato  della
Regione Abruzzo; opere  segnalate  dai  Comuni  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai
sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3. Le  richieste  di  finanziamento  inoltrate  dagli  enti  locali
relative agli interventi di cui al comma 2, lettera c), sono istruite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (( e finalizzate, nel
limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse  di  cui
al comma 1, a nuovi progetti  di  interventi,  secondo  le  modalita'
indicate  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   assegnando   priorita':   a)   alla   qualificazione   e
manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione  di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla  riduzione  del
rischio idrogeologico;  b)  alla  riqualificazione  e  all'incremento
dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'
alla realizzazione di  impianti  di  produzione  e  distribuzione  di
energia da fonti  rinnovabili;  c)  alla  messa  in  sicurezza  degli
edifici pubblici, con particolare riferimento  a  quelli  scolastici,
alle strutture socio-assistenziali  di  proprieta'  comunale  e  alle
strutture di  maggiore  fruizione  pubblica.  Restano  in  ogni  caso
esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni  che  non  abbiano
rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti  )).  Una
quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ((  ai
commi 1 e 1-bis )) e' destinata ai Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro
competenza. 
  4. Agli oneri derivanti  dal  comma  1  del  presente  articolo  si
provvede: 
  a) (( (Soppressa) )); 
  b) quanto a 11 milioni (( di euro  ))  per  l'anno  2014,  mediante
parziale  utilizzo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle   revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge  21  febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo  32,  comma  6,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  c) quanto a 15 milioni (( di euro ))  per  l'anno  2014,  quanto  a
5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016
e quanto a 148 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2017  al  2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
  d) quanto a 94,8 milioni (( di euro )) per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  e) quanto a 79,8 milioni (( di euro )) per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  f) quanto a (( 51,2 milioni di euro )) per  l'anno  2015,  a  155,8
milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per  l'anno  2017  e  a  1.918
milioni per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione  della
quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione   -
programmazione 2014-2020 - di cui  all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere  a),
b) e c), per l'appaltabilita' e la  cantierabilita'  delle  opere  ((
determina )) la revoca  del  finanziamento  assegnato  ai  sensi  del
presente decreto. 
  6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel  Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e sono attribuite prioritariamente: 
  a) al primo lotto  funzionale  asse  autostradale  Termoli  --  San
Vittore; 
  b) al completamento della rete della Circumetnea; 
  c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto -- Notarbartolo; 
  d) alla metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete  attuale  e
interazione con l'hinterland. 
  (( d-bis) all'elettrificazione  della  tratta  ferroviaria  Martina
Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della  societa'
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici; 
  d-ter)  al  potenziamento  del  Sistema  ferroviario  metropolitano
regionale veneto (SFMR),  attraverso  la  chiusura  del  quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
  d-quater)    all'ammodernamento    della     tratta     ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto; 
  d-quinquies) al prolungamento  della  metropolitana  di  Genova  da
Brignole a piazza Martinez; 
  d-sexies)  alla  strada  statale  n.  172  «dei   Trulli»,   tronco
Casamassima-Putignano. )) 
  7. Con i provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le  modalita'
di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca. 
  8. Per consentire  la  continuita'  dei  cantieri  in  corso,  sono
confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento  Milano
- Venezia secondo lotto Rho - Monza, di  cui  alla  ((  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  8
agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  60
del 13 marzo 2014 )); nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas
S.P.A.   per    il    completamento    dell'intervento    «Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19 - Adeguamento a quattro corsie  della  SS
640 tra i km  9  800  e  44  400»,  le  somme  di  cui  alla  tabella
«Integrazioni e completamenti di lavori in corso»  del  Contratto  di
programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e  ANAS
S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3  milioni  di  euro  a  valere
sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 ((  e  a  42,5
milioni )) di euro a valere sulle risorse destinate al  Contratto  di
programma 2012. ((  Le  risorse  relative  alla  realizzazione  degli
interventi  concernenti   il   completamento   dell'asse   strategico
nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui  alla  delibera
del CIPE  3  agosto  2011,  n.  62/2011,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla
societa' ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. )) 
  9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture  approvato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal  CIPE
nella seduta del 1o agosto 2014, che, ((  alla  data  di  entrata  in
vigore )) del presente decreto non sono state ancora avviate e per le
quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel  nuovo
periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31  ottobre  2014,  gli
Enti che a diverso titolo  partecipano  al  finanziamento  e  o  alla
realizzazione delle opere di cui al (( primo periodo )) confermano  o
rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. 
  ((  9-bis.  Le  opere  elencate  nell'XI  allegato   infrastrutture
approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre  2001,  n.
443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta  del  1°agosto
2014, che siano gia' state  precedentemente  qualificate  come  opere
strategiche  da   avviare   nel   rispetto   dell'articolo   41   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  e
per  le  quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sia stata indetta la  conferenza  di
servizi di  cui  all'articolo  165  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  ai  fini  dell'assegnazione   delle   risorse   finanziarie
necessarie per la loro realizzazione, previa verifica  dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse. )) 
  10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' confermato
Autorita' Nazionale capofila  e  Capo  Delegazione  dei  Comitati  di
Sorveglianza con  riferimento  al  nuovo  periodo  di  programmazione
2014-2020  dei  programmi  di  cooperazione  interregionale  ESPON  e
URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla  ((  delibera
del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12  giugno  2008,
)) ed in relazione alla missione istituzionale  di  programmazione  e
sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del  decreto-legge
n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013. 
  12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26  giugno
2014, n. 92, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis.  Le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio  2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
94, sono versate (( nell'anno 2014 )) all'entrata del bilancio  dello
Stato  per  essere  riassegnate   ((   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze )) a uno o piu' capitoli di bilancio ((
dello stato di previsione )) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e  del  Ministero  della  giustizia  secondo  le  ordinarie
competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.». 
  (( 12-bis. Per il completamento degli  interventi  infrastrutturali
di viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e'  autorizzata
la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014. 
  12-ter. All'onere derivante  dal  comma  12-bis  si  provvede,  per
l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno  1998,
n. 194. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta qui di seguito l'articolo 13, comma  1,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, 
              "Art. 13 Disposizioni urgenti  per  EXPO  2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo 
              1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n.
          146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni  disposte  dalla
          delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010  sono  revocate.  Le
          quote  annuali  dei  contributi   revocati,   iscritte   in
          bilancio, affluiscono al  Fondo  di  cui  all'articolo  32,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111.  Le  somme  relative  ai  finanziamenti   revocati
          iscritte  in  conto  residui,  ad   eccezione   di   quelle
          conservate in bilancio  ai  sensi  dell'articolo  30  della
          legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dovranno  essere  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31  dicembre
          2013,    per    essere     successivamente     riassegnate,
          compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,  sul
          Fondo di cui al precedente  periodo.  Le  risorse  revocate
          sono   destinate,   con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   in   relazione   alle
          annualita' disponibili: 
              a) prioritariamente, per l'importo di 53,2  milioni  di
          euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi
          a opere di connessione indispensabili  per  lo  svolgimento
          dell'Evento  Expo  2015,  gia'   individuate   dal   tavolo
          Lombardia,   riguardanti   il    parcheggio    remoto    di
          stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
          di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
          limite di 17,2 milioni di  euro  e  le  connesse  opere  di
          collegamento e accoglienza tra  il  parcheggio  e  il  sito
          espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; 
              b) per l'importo  di  45  milioni  di  euro,  ad  opere
          necessarie  per  l'accessibilita'  ferroviaria  Malpensa  -
          terminal T1-T2; 
              c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4
          della metropolitana di Milano.". 
              Si riporta qui di seguito l'articolo 32, commi da  1  a
          6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 32. Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA. (232) (233) 
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. (230) 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara. (237) 
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.". 
              Si riportano gli articoli 18 e 25 del decreto-legge  n.
          69 del 2013: 
              "Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni. 
              1. Per consentire nell'anno  2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 
              2.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del    presente    decreto,    si    provvede
          all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
          e all'assegnazione delle  risorse  occorrenti,  nei  limiti
          delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al  comma  1.
          Gli interventi finanziabili ai  sensi  del  presente  comma
          riguardano  il  completamento   delle   infrastrutture   di
          rilevanza strategica nazionale in corso  di  realizzazione,
          il   potenziamento   dei   nodi,    dello    standard    di
          interoperabilita' dei corridoi europei e  il  miglioramento
          delle prestazioni della rete e dei servizi  ferroviari,  il
          collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
          e la Valle d'Aosta,  il  superamento  di  criticita'  sulle
          infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie  nonche'
          l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
          la    sicurezza    e    a    migliorare    le    condizioni
          dell'infrastruttura  viaria  con  priorita'  per  le  opere
          stradali volte alla messa in sicurezza del  territorio  dal
          rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
          statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento  -  Caltanissetta,
          gli assi  autostradali  Pedemontana  Veneta  e  Tangenziale
          Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento,  l'atto
          aggiuntivo di aggiornamento della  convenzione  conseguente
          all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  da
          adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
          interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento  dei
          nodi, dello  standard  di  interoperabilita'  dei  corridoi
          europei e del miglioramento delle prestazioni della rete  e
          dei  servizi  ferroviari  sono  in  ogni  caso  riferiti  a
          infrastrutture comprese nel Programma delle  infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
          le   quali   si   sono   perfezionate   le   procedure   di
          individuazione   con   il   coinvolgimento    degli    enti
          territoriali. 
              3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto possono essere finanziati,
          a valere sul fondo di cui al  comma  1,  nei  limiti  delle
          risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero
          Umbria-Marche, la tratta Colosseo -  Piazza  Venezia  della
          linea C della metropolitana di  Roma,  la  linea  M4  della
          metropolitana di  Milano,  il  collegamento  Milano-Venezia
          secondo lotto Rho-Monza,  nonche',  qualora  non  risultino
          attivabili altre fonti di finanziamento, la linea  1  della
          metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania
          e la tratta Cancello - Frasso Telesino  della  linea  AV/AC
          Napoli-Bari. 
              4. Le risorse gia' assegnate con la  delibera  CIPE  n.
          88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 -  Appia  e
          bretella    autostradale    Cisterna    Valmontone»    sono
          indistintamente  utilizzabili  per  i  lotti  in   cui   e'
          articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
          essere realizzata e finanziata per lotti funzionali,  senza
          alcun   obbligo   del   concedente   nei   confronti    del
          concessionario al finanziamento delle  tratte  non  coperte
          ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non  vengano
          reperite le risorse necessarie. 
              5. Per assicurare la continuita' funzionale  e  per  lo
          sviluppo  degli  investimenti  previsti  nella  Convenzione
          vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte
          autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi»,  a  valere  sul
          Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui
          al comma 2,  e'  destinato  alla  societa'  concessionaria,
          secondo  le  modalita'  previste   dal   Verbale   d'Intesa
          sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi  S.p.A.  il
          16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni  di
          euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013  e
          8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di
          euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni  di
          euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto
          dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune  di  Roma
          ai sensi della Convenzione. Le risorse  anticipate  vengono
          restituite dalla Regione e dagli  enti  locali  interessati
          entro il 31 dicembre 2015, con versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il
          progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza  Venezia
          della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a
          valere sul Fondo di cui al comma  1  a  condizione  che  la
          tratta  completata  della  stessa  linea  C  da  Pantano  a
          Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15  dicembre
          2013. 
              7.  Nelle  more  dell'approvazione  del  Contratto   di
          Programma - parte investimenti 2012-2016  sottoscritto  con
          RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi
          per la sicurezza  ferroviaria  immediatamente  cantierabili
          per l'importo gia' disponibile di 300 milioni  di  euro  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
          marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  maggio
          2012, n. 119. 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,  destina
          fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
          al 2016 a un piano di  interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi  edifici
          scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni. 
              8-bis. Al fine di predisporre  il  piano  di  messa  in
          sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma  8,  e'
          autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo  2,
          comma 329, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per
          l'individuazione di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
          potenziamento della rete di monitoraggio e  di  prevenzione
          del  rischio  sismico.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su   proposta   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, sentito  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          definite le modalita' di individuazione delle attivita'  di
          cui al periodo precedente. Al relativo onere,  pari  a  3,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni, per gli anni 2014 e  2015,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia  di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando  la  procedura  prevista  dall'articolo  11,
          commi da 4-bis a 4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per le altre  risorse  destinate  al
          Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo
          11 e nelle more  della  completa  attuazione  della  stessa
          procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa  di  150
          milioni di euro. Per le  suddette  finalita',  nonche'  per
          quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
          le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,  nella  misura
          definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
          dicembre 2014, i sindaci  e  i  presidenti  delle  province
          interessati operano in qualita' di commissari  governativi,
          con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente,  che
          saranno definiti con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies. 
              8-quater. Le risorse  previste  dal  comma  8-ter  sono
          ripartite a livello regionale  per  essere  assegnate  agli
          enti locali  proprietari  degli  immobili  adibiti  all'uso
          scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
          degli  alunni  presenti  in  ciascuna   regione   e   della
          situazione del  patrimonio  edilizio  scolastico  ai  sensi
          della tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote
          imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
          rese indisponibili in  attuazione  dell'articolo  2,  comma
          109, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  L'assegnazione
          agli enti locali e' effettuata  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
          30 ottobre 2013 sulla  base  delle  graduatorie  presentate
          dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A  tale  fine,  gli
          enti locali presentano alle regioni entro il  15  settembre
          2013  progetti  esecutivi  immediatamente  cantierabili  di
          messa  in  sicurezza,   ristrutturazione   e   manutenzione
          straordinaria  degli   edifici   scolastici.   La   mancata
          trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro
          il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza  dall'assegnazione
          dei   finanziamenti   assegnabili.   Le   risorse    resesi
          disponibili sono ripartite in misura proporzionale  tra  le
          altre regioni. L'assegnazione  del  finanziamento  prevista
          dal medesimo decreto autorizza gli enti locali  ad  avviare
          le procedure  di  gara  con  pubblicazione  delle  medesime
          ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  comunica
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze  l'elenco  dei
          finanziamenti assegnati agli enti locali  e  semestralmente
          lo  stato  di  attuazione  degli   interventi,   che   sono
          pubblicati nel sito internet dei due Ministeri. 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro  il  30  aprile  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 30 aprile 2014 e'  prorogato  al  30  giugno
          2014.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente  sul
          conto corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa
          Sanpaolo Spa, relativo alla  gestione  stralcio  del  Fondo
          speciale  per  la   ricerca   applicata   (FSRA)   di   cui
          all'articolo 4 della legge 25 ottobre  1968,  n.  1089,  e'
          versata all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il  31
          gennaio 2014 per essere  riassegnata  al  Fondo  unico  per
          l'edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo   11,   comma
          4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili
          all'esito della chiusura della gestione stralcio  del  FSRA
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnate  al   Fondo   per   il
          finanziamento ordinario delle universita' statali. 
              8-septies. All'articolo 1, comma 141,  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  dopo  le  parole:  «non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  20  per  cento
          della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e  2011  per
          l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le  seguenti:
          «se  non  destinati  all'uso  scolastico  e   dei   servizi
          all'infanzia,». 
              9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla
          procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni  di
          euro  per  l'anno  2014,  da  iscriversi  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          Trasporti,  e'  destinato  alla  realizzazione  del   primo
          Programma   «6000   Campanili»    concernente    interventi
          infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione  e  nuova
          costruzione  di  edifici   pubblici,   ivi   compresi   gli
          interventi relativi all'adozione  di  misure  antisismiche,
          ovvero di realizzazione e manutenzione  di  reti  viarie  e
          infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse  o  reti
          telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
          in  sicurezza   del   territorio.   Possono   accedere   al
          finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
          autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  Entro
          30 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con apposita  convenzione
          tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          Dipartimento per le infrastrutture, gli affari  generali  e
          il  personale  -  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), da  approvare  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  pubblicare  sulla
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  disciplinati  i   criteri   per
          l'accesso all'utilizzo delle risorse degli  interventi  che
          fanno  parte  del  Programma.  I  Comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti, le unioni  composte  da  comuni
          con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  i  comuni
          risultanti da fusione tra comuni, ciascuno  dei  quali  con
          popolazione inferiore a  5.000  abitanti,  per  il  tramite
          dell'ANCI, presentano entro 60 giorni  dalla  pubblicazione
          sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della
          sopra  citata  convenzione,  le  richieste  di   contributo
          finanziario  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Il contributo richiesto per il singolo  progetto
          non puo' essere inferiore a  500.000  euro  e  maggiore  di
          1.000.000 di euro e il costo totale del singolo  intervento
          puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso  in
          cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
          immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
          proponente. Ogni Comune puo' presentare un  solo  progetto.
          Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
          e' approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti. 
              10. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e' approvato il programma degli interventi di  manutenzione
          straordinaria di ponti, viadotti e gallerie  nonche'  degli
          ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza  e
          a migliorare le condizioni dell'infrastruttura  viaria  con
          priorita'  per  le  opere  stradali  volte  alla  messa  in
          sicurezza del territorio dal  rischio  idrogeologico  della
          rete stradale di interesse nazionale in  gestione  ad  ANAS
          SpA con l'individuazione delle relative risorse e  apposita
          convenzione che disciplina i rapporti tra  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per  l'attuazione
          del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
          monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta  semestralmente
          alle Camere una relazione sull'attuazione del programma  di
          cui al presente comma. 
              11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre
          2013, delle finalita' indicate al  comma  1,  determina  la
          revoca del finanziamento assegnato ai  sensi  del  presente
          articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse
          di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine  a  ciascun
          intervento,  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse
          assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
          applicazione di  misure  di  revoca.  Le  risorse  revocate
          confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di  cui  al
          comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di
          contenziosi. 
              13. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede:
          quanto  a  euro  235  milioni  per  l'anno  2013,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  213,  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno  2013,  a
          euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e  2015  e  a
          euro 142 milioni per l'anno 2016,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009,  n.  7;  quanto  a
          euro 96 milioni per l'anno 2014, a  euro  258  milioni  per
          l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016  e  a  euro
          142  milioni  per  l'anno  2017   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  quanto
          a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189  milioni  per
          l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015  e  a  euro
          250  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          utilizzo delle risorse assegnate dal  CIPE  in  favore  del
          secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo
          di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione dei Ministeri interessati, le  variazioni  di
          bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui  al
          comma 1. 
              14-bis.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo  stato
          di attuazione dei decreti attuativi di  propria  competenza
          di cui al presente articolo." 
              Art. 25 . Misure  urgenti  di  settore  in  materia  di
          infrastrutture e trasporti 
              1. Al fine di assicurare la continuita'  dell'attivita'
          di vigilanza sui concessionari della rete  autostradale  da
          parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
          attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  si
          procede  alla  individuazione  delle  unita'  di  personale
          trasferito  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione
          del  personale  trasferito  con  quello   appartenente   al
          comparto Ministeri e all'Area  I  della  dirigenza  nonche'
          alla individuazione delle spese di  funzionamento  relative
          all'attivita' di vigilanza e  controllo  sui  concessionari
          autostradali. Il personale trasferito,  cui  si  applicano,
          per quanto non espressamente previsto, le  disposizioni  di
          cui all'articolo 36, comma 5, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  mantiene  la  posizione  assicurativa
          gia'  costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, ovvero delle forme  sostitutive  o  esclusive
          dell'assicurazione stessa.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, la dotazione organica del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: 
              a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al
          numero di unita' di personale  individuato  nella  predetta
          area dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di cui al primo periodo; 
              b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
          rispettivamente di una e dodici unita' di  personale,  come
          individuato dal predetto decreto. 
              2. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1  si  provvede
          all'individuazione  delle  risorse  derivanti   dalle   sub
          concessioni su sedime autostradale e,  ove  necessario,  di
          quelle derivanti dal canone comunque  corrisposto  ad  ANAS
          S.p.a.  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1020,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  -  anche
          mediante apposita rideterminazione della quota  percentuale
          del predetto canone da corrispondere direttamente  ad  ANAS
          S.p.a. da parte dei concessionari autostradali -  destinate
          a coprire gli oneri derivanti dal  comma  1,  da  iscrivere
          corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a.  provvede
          a dare esplicita evidenza tra i  ricavi  propri  del  conto
          economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma
          1020. 
              3.  ANAS  S.p.a.  versa,  entro  il  30  giugno   2013,
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione  ad  apposito  capitolo   dello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  la  quota  relativa  al  periodo  1°   ottobre-31
          dicembre  2012,   al   netto   delle   anticipazioni   gia'
          effettuate, dei canoni afferenti alla competenza  dell'anno
          2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale
          previsti  a  carico  dei  concessionari   autostradali.   A
          decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub
          concessioni sul sedime autostradale previsti a  carico  dei
          concessionari autostradali sono versati al  bilancio  dello
          Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo,  nella
          misura del novanta per cento dell'ammontare  degli  importi
          dovuti per il corrispondente periodo dell'anno  precedente,
          salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno
          successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il  termine
          di versamento delle prime sei rate e' fissato al 31  luglio
          2013.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          assume le situazioni debitorie e creditorie  relative  alle
          funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma  5.
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche'
          l'eventuale contenzioso, sorti a far data  dal  1°  ottobre
          2012. 
              5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte  in
          bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio
          e di programma dell'ENAV  S.p.A.  di  cui  all'articolo  5,
          comma  10,  del  decreto-legge  4  marzo   1989,   n.   77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  maggio  1989,
          n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione  dei
          costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012,  e  previsti  dai
          predetti  contratti,  per  garantire  la  sicurezza   degli
          impianti ed operativa di cui  all'articolo  11-septies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
              5-bis. Al fine di  ridurre  il  rischio  aeronautico  e
          ambientale correlato all'insistenza  di  abitazioni  a  uso
          residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di  Pisa,
          e' stipulato tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  il  Ministero  della   difesa,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione  civile  (ENAC),  la   societa'   di   gestione
          interessata,  la  regione,  la  provincia   e   il   comune
          competenti   apposito   accordo   di   programma   per   la
          delocalizzazione delle  abitazioni  intercluse  nel  sedime
          dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono  previsti
          le modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse  che
          concorrono  al  finanziamento  e  i  termini  per  la  loro
          erogazione nonche' le modalita' di trasferimento delle aree
          al demanio aeronautico civile statale. 
              5-ter. All'accordo di programma di cui al  comma  5-bis
          puo' essere destinata una quota delle risorse da  assegnare
          per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'articolo  11-decies
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          nella misura massima di 10 milioni  di  euro  e,  comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. Al fine di superare lo stato di emergenza  derivante
          dalla scadenza delle gestioni commissariali  gia'  operanti
          per  la  messa  in  sicurezza  delle  grandi  dighe   senza
          concessionario,   all'articolo   55,   comma   1-ter,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  dopo  il
          primo periodo e' inserito  il  seguente:  «A  tal  fine  la
          dotazione  organica  del  personale  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di un numero
          corrispondente di posti.». 
              7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2: 
              1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di  Anas
          s.p.a.,» sono soppresse; 
              2) alla lettera a), le parole: «ovvero  in  affidamento
          diretto ad  Anas  s.p.a.  a  condizione  che  non  comporti
          effetti   negativi   sulla   finanza   pubblica,   nonche',
          subordinatamente alla medesima condizione,  di  affidamento
          diretto a tale societa' della concessione  di  gestione  di
          autostrade per le quali  la  concessione  sia  in  scadenza
          ovvero revocata» sono soppresse; 
              3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato; 
              b) al comma  3,  lettera  a),  le  parole:  «anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b)» sono soppresse. 
              8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio  2011,  n.   111,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «L'amministratore
          unico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «L'organo
          amministrativo» e le  parole:  «entro  il  30  marzo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»; 
              b) al secondo periodo,  le  parole:  «Entro  30  giorni
          dall'emanazione del decreto di approvazione dello  statuto»
          sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data
          di approvazione da parte dell'assemblea  del  bilancio  per
          l'esercizio 2012»; 
              c) il terzo periodo e' soppresso. 
              9.  Le  funzioni  ed  i  compiti  di  vigilanza   sulle
          attivita' previste dalla Convenzione  per  l'esercizio  dei
          servizi di  collegamento  marittimo  con  le  isole  minori
          siciliane stipulata ai sensi dell'articolo  1,  comma  998,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter
          del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  135,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,
          sono  attribuiti  alla  Regione   Siciliana   a   decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              10. All'articolo  6,  comma  19,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le  parole  «con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»   sono
          soppresse e dopo le parole «ogni  successiva  modificazione
          ovvero   integrazione   delle   suddette   convenzioni   e'
          approvata» sono  inserite  le  seguenti  «con  decreto  del
          Presidente della Regione Siciliana.». 
              11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti si provvede, nei successivi trenta  giorni,  alle
          modifiche del testo convenzionale,  stipulato  in  data  30
          luglio  2012,  necessarie  all'adeguamento  alle   presenti
          disposizioni. 
              11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo  18,
          comma 11, che confluiscono nel Fondo  di  cui  all'articolo
          32, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono attribuite prioritariamente: 
              a)  al  completamento  della  copertura  del   Passante
          ferroviario di Torino; 
              b) alla regione Piemonte, a titolo  di  contributo  per
          spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  collegamento
          Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle; 
              c) al collegamento ferroviario  Novara-Seregno-Malpensa
          (potenziamento e variante di Galliate); 
              d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia  per  la
          realizzazione della terza corsia della tratta  autostradale
          A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di  consentire
          l'attuazione dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008; 
              e) agli interventi di  soppressione  e  automazione  di
          passaggi  a  livello  sulla   rete   ferroviaria   mediante
          costruzione di idonei manufatti  sostitutivi  o  deviazioni
          stradali o di miglioramento delle condizioni  di  esercizio
          di passaggi a livello  non  eliminabili,  individuati,  con
          priorita' per la tratta terminale  pugliese  del  corridoio
          ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              11-ter . 
              11-quater. All'articolo 11, comma  1,  della  legge  26
          ottobre 1995, n. 447, dopo le  parole:  «dagli  autodromi,»
          sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici, dai luoghi
          in  cui  si  svolgono  attivita'  sportive  di   discipline
          olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1, comma 1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 aprile 2001,  n.  304,  dopo  le  parole:  «di
          autodromi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «aviosuperfici,
          luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di  discipline
          olimpiche in forma stabile,»'. All'articolo 4, comma 3, del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
          novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280
          del 1° dicembre 1997, dopo la parola:  «aeroportuali»  sono
          inserite le seguenti: «, di aviosuperfici,  dei  luoghi  in
          cui si svolgono attivita' sportive di discipline  olimpiche
          in forma stabile». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  31   ottobre   1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15  novembre
          1997, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
          nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono
          attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche   in   forma
          stabile». 
              11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
          11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, nonche' quanto disposto dall'articolo 16, commi 4  e
          9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          regioni interessate, al fine  di  consentire  la  rimozione
          dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi
          a carico dei rispettivi  bilanci  regionali  concernenti  i
          servizi di trasporto  pubblico  regionale  e  locale  e  di
          applicare i criteri  di  incremento  dell'efficienza  e  di
          razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive  modificazioni,  predispongono   un   piano   di
          ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da
          sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  piano  di
          ristrutturazione del debito deve individuare le  necessarie
          azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza
          da conseguire attraverso l'adozione  dei  criteri  e  delle
          modalita' di cui al citato articolo 16-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012.  Per   il
          finanziamento  del  piano  di  ristrutturazione,   ciascuna
          regione interessata e'  autorizzata,  previa  delibera  del
          CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad
          essa assegnate a valere sul Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione in attuazione della delibera del  CIPE  n.  1/2011
          dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 80 del 7 aprile 2011, nel  limite  massimo  dell'importo
          che sara' concordato tra ciascuna regione, il Ministero per
          la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture
          e dei  trasporti  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sulla  base  del  piano  stesso.  Per  le  regioni
          interessate sara' conseguentemente sottoposta all'esame del
          CIPE, per la presa d'atto, la  nuova  programmazione  delle
          risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni
          interessate, per le  medesime  finalita',  nonche'  per  il
          mantenimento  dell'equilibrio  di  bilancio,  possono,   in
          alternativa, utilizzare le complessive risorse del  proprio
          bilancio per i  medesimi  anni,  ivi  comprese  le  residue
          disponibilita'  derivanti  dall'applicazione   dell'accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  del  7  febbraio  2013,  in  materia  di   proroga
          dell'utilizzo, ove sussistenti,  di  economie  di  bilancio
          vincolate, fermi restando i limiti del patto di  stabilita'
          interno. 
              11-sexies.  Per  il  biennio  2013-2014,  al  fine   di
          consentire   il   raggiungimento   degli    obiettivi    di
          efficientamento e  razionalizzazione  di  cui  all'articolo
          16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  la
          regione Calabria e' autorizzata, acquisito  il  parere  del
          Ministro per la coesione territoriale, del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle finanze, ad utilizzare le  risorse  destinate  alla
          programmazione regionale del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, nel limite di 40 milioni di euro  per  operazioni
          di potenziamento del  sistema  di  mobilita'  regionale  su
          ferro,   compreso   l'acquisto   di   materiale    rotabile
          automobilistico  e  ferroviario.  Le  risorse   sono   rese
          disponibili, entro il predetto  limite  di  40  milioni  di
          euro,  previa  rimodulazione  del   piano   di   interventi
          rientrante nella programmazione regionale del Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  70,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              "70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «il
          superamento  di  criticita'  sulle  infrastrutture   viarie
          concernenti ponti e gallerie» sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' l'attuazione di  ulteriori  interventi  mirati  ad
          incrementare la sicurezza  e  a  migliorare  le  condizioni
          dell'infrastruttura  viaria  con  priorita'  per  le  opere
          stradali volte alla messa in sicurezza del  territorio  dal
          rischio idrogeologico»; 
              b) al  comma  10,  dopo  le  parole:  «programma  degli
          interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti
          e gallerie»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  degli
          ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza  e
          a migliorare le condizioni dell'infrastruttura  viaria  con
          priorita'  per  le  opere  stradali  volte  alla  messa  in
          sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».". 
              Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  della
          legge 6 febbraio 2009, n. 7: 
              "Art. 5. (Copertura finanziaria) 
              1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli  articoli
          10, lettere a), b), c) e d),  e  19  del  Trattato  di  cui
          all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno  2009,  a
          euro 74.216.200 per l'anno  2010,  a  euro  70.716.200  per
          l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni  dal
          2012  al  2029,  e  a  quelli   derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 dello  stesso  Trattato,  valutati  in  180
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009  al  2028,
          nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo
          4 della presente legge, pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede  mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 3. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 del Trattato di cui  all'articolo  1  della
          presente   legge,   anche   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,  comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della  citata
          legge n. 468 del 1978,  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore dei provvedimenti e delle misure di cui  al  periodo
          precedente, sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 186, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "186. Al fine  di  consentire  il  finanziamento  delle
          attivita' finalizzate alla realizzazione di una piattaforma
          d'altura davanti al porto  di  Venezia  e'  autorizzato  il
          trasferimento  all'Autorita'  portuale  di  Venezia  di   5
          milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per
          l'anno 2015." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 212, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "212.  Per  la  realizzazione  dell'asse   autostradale
          «Pedemontana  Piemontese»   e'   assegnato   alla   regione
          Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80  milioni  di
          euro." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              "6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443: 
              "1. Delega al Governo in materia di  infrastrutture  ed
          insediamenti produttivi strategici ed altri interventi  per
          il rilancio delle attivita' produttive. 
              1.  Il  Governo,  nel   rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o  province  autonome  interessate,  nonche'  l'ente   Roma
          capitale ove interessato, e  inserito,  previo  parere  del
          CIPE e previa intesa  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
          con    l'indicazione     dei     relativi     stanziamenti.
          Nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici di cui al presente  comma,  il  Governo  procede
          secondo finalita' di riequilibrio  socio-economico  fra  le
          aree del territorio nazionale, nonche' a fini  di  garanzia
          della sicurezza strategica  e  di  contenimento  dei  costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
          a) e b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 2 dicembre  1997,  n.  509.  Il  programma
          tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
          nel programma di infrastrutture  strategiche  non  comprese
          nel Piano generale  dei  trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera i-ter), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, le  risorse  necessarie,  che  si
          aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e  privati
          allo scopo disponibili,  senza  diminuzione  delle  risorse
          gia' destinate ad opere concordate  con  le  regioni  e  le
          province autonome e non ricomprese nel programma.  In  sede
          di prima applicazione della presente legge il programma  e'
          approvato dal CIPE entro  il  31  dicembre  2001  (3).  Gli
          interventi  previsti  dal  programma  sono  automaticamente
          inseriti nelle intese istituzionali di  programma  e  negli
          accordi  di  programma  quadro  nei  comparti   idrici   ed
          ambientali, ai fini della individuazione delle priorita'  e
          ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse
          nelle intese e negli accordi  stessi,  con  le  indicazioni
          delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
          una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
          il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere. 
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria  deve  contenere   le
          seguenti indicazioni: 
              a) elenco delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          strategici da realizzare; 
              b) costi stimati per ciascuno degli interventi; 
              c)   risorse   disponibili   e   relative   fonti    di
          finanziamento; 
              d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
          programmi precedentemente approvati; 
              e) quadro delle risorse finanziarie  gia'  destinate  e
          degli   ulteriori   finanziamenti    necessari    per    il
          completamento degli interventi. 
              2. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi volti a  definire  un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle infrastrutture e degli  insediamenti  individuati  ai
          sensi del comma 1, a tal fine riformando le  procedure  per
          la   valutazione   di   impatto    ambientale    (VIA)    e
          l'autorizzazione integrata ambientale,  limitatamente  alle
          opere di cui  al  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  del
          disposto dell'articolo 2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio  del  27  giugno  1985,  come  modificata   dalla
          direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997  e
          introducendo un  regime  speciale,  anche  in  deroga  agli
          articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da  23  a  30,  32,  34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive  modificazioni,  nonche'  alle  ulteriori
          disposizioni della medesima legge che non siano  necessaria
          ed immediata applicazione delle direttive comunitarie,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) disciplina della tecnica di finanza di progetto  per
          finanziare e  realizzare,  con  il  concorso  del  capitale
          privato, le infrastrutture e gli  insediamenti  di  cui  al
          comma 1; 
              b)  definizione   delle   procedure   da   seguire   in
          sostituzione  di  quelle  previste  per  il  rilascio   dei
          provvedimenti concessori o autorizzatori  di  ogni  specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi  per  la  approvazione   dei   progetti   preliminari,
          comprensivi di  quanto  necessario  per  la  localizzazione
          dell'opera d'intesa con la regione o la provincia  autonoma
          competente,  che,  a   tal   fine,   provvede   a   sentire
          preventivamente i  comuni  interessati,  nonche'  con  Roma
          capitale  se  competente,  e,  ove  prevista,  della   VIA;
          definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
          di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per  la
          approvazione del progetto definitivo,  la  cui  durata  non
          puo'  superare  il  termine  di   ulteriori   sette   mesi;
          definizione di termini perentori per la  risoluzione  delle
          interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
          di  responsabilita'  patrimoniali  in   caso   di   mancata
          tempestiva risoluzione; 
              c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni e delle province autonome interessate  nonche'  dal
          sindaco di Roma capitale ove interessato,  del  compito  di
          valutare  le  proposte  dei  promotori,  di  approvare   il
          progetto  preliminare  e  definitivo,  di  vigilare   sulla
          esecuzione   dei   progetti    approvati,    adottando    i
          provvedimenti  concessori   ed   autorizzatori   necessari,
          comprensivi  della   localizzazione   dell'opera   e,   ove
          prevista, della VIA istruita dal competente  Ministero.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le
          istruttorie, formula le proposte ed  assicura  il  supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,  di  una  apposita  struttura  tecnica,   di
          advisor e di commissari straordinari, che  agiscono  con  i
          poteri di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1997, n.  135,  nonche'  della  eventuale  ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze nel  settore  della  finanza  di  progetto,  ovvero
          offerta  dalle  regioni  o  province  autonome  interessate
          nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove  interessato,  con
          oneri a proprio carico; 
              d)  modificazione  della  disciplina  in   materia   di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte di tutte le amministrazioni competenti  a  rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in detta conferenza,  nel  termine  perentorio  di  novanta
          giorni,  prescrizioni  e  varianti  migliorative  che   non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali  delle  opere;  le   prescrizioni   e   varianti
          migliorative proposte in conferenza sono valutate dal  CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo; 
              e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica  nel
          rispetto  delle  direttive   dell'Unione   europea,   della
          realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un  unico
          soggetto contraente generale o concessionario; 
              f) disciplina dell'affidamento a  contraente  generale,
          con riferimento all'articolo 1  della  direttiva  93/37/CEE
          del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come  esecuzione
          con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente  alle  esigenze
          specificate  dal  soggetto  aggiudicatore;  il   contraente
          generale e' distinto dal concessionario di opere  pubbliche
          per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita  ed  e'
          qualificato   per   specifici   connotati   di    capacita'
          organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per   l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento necessario alla realizzazione  dell'opera  in
          tutto o in parte  con  mezzi  finanziari  privati,  per  la
          liberta' di forme nella realizzazione  dell'opera,  per  la
          natura prevalente di obbligazione di risultato  complessivo
          del  rapporto   che   lega   detta   figura   al   soggetto
          aggiudicatore e  per  l'assunzione  del  relativo  rischio;
          previsione dell'obbligo, da parte del contraente  generale,
          di prestazione di adeguate  garanzie  e  di  partecipazione
          diretta al finanziamento dell'opera o  di  reperimento  dei
          mezzi finanziari occorrenti; 
              g)   previsione   dell'obbligo    per    il    soggetto
          aggiudicatore, nel  caso  in  cui  l'opera  sia  realizzata
          prevalentemente  con  fondi  pubblici,  di  rispettare   la
          normativa europea in tema di evidenza pubblica e di  scelta
          dei fornitori di beni o servizi, ma con  soggezione  ad  un
          regime derogatorio rispetto alla citata legge  n.  109  del
          1994 per tutti gli aspetti di essa  non  aventi  necessaria
          rilevanza comunitaria; 
              h) introduzione  di  specifiche  deroghe  alla  vigente
          disciplina in materia di aggiudicazione di lavori  pubblici
          e di realizzazione degli stessi, fermo  il  rispetto  della
          normativa   comunitaria,   finalizzate   a   favorire    il
          contenimento dei tempi e  la  massima  flessibilita'  degli
          strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso  ad
          un contraente generale, previsione  che  lo  stesso,  ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a  terzi  l'esecuzione  delle   proprie   prestazioni   con
          l'obbligo di rispettare,  in  ogni  caso,  la  legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori; previsione della  possibilita'  di  costituire
          una   societa'   di   progetto   ai   sensi   dell'articolo
          37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche  con
          la partecipazione di istituzioni finanziarie,  assicurative
          e tecnico-operative gia' indicate dallo  stesso  contraente
          generale  nel  corso  della   procedura   di   affidamento;
          previsione   della   possibilita'   di   emettere    titoli
          obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge
          n. 109 del 1994, ovvero di  avvalersi  di  altri  strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti finanziari  per  la  costituzione  delle  riserve
          bancarie  o  assicurative   previste   dalla   legislazione
          vigente; 
              i) individuazione di adeguate misure atte  a  valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale nei confronti di terzi  ai  quali  abbia  affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni; 
              l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
          unita  a  gestione  della  stessa,  e  tenuto  conto  della
          redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
          corrispondere al concessionario, anche in corso  d'opera  e
          nel rispetto dei limiti determinati in  sede  di  gara,  un
          prezzo in aggiunta al  diritto  di  sfruttamento  economico
          dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva  di
          beni  o  servizi   allo   stesso   soggetto   aggiudicatore
          relativamente   all'opera   realizzata,    nonche'    della
          possibilita' di fissare la durata della  concessione  anche
          oltre  trenta  anni,  in  relazione  alle   caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi i lavori, con  il  solo  vincolo  delle  disposizioni
          della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti  del
          concessionario  e  nel  limite  percentuale   eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva; 
              m)  previsione  del  rispetto  dei   piani   finanziari
          allegati alle concessioni in essere per i concessionari  di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni; 
              n)  previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti   di
          progettazione,  appalto,  concessione   o   affidamento   a
          contraente generale, di forme di  tutela  risarcitoria  per
          equivalente, con esclusione della reintegrazione  in  forma
          specifica;   restrizione,   per   tutti    gli    interessi
          patrimoniali, della tutela cautelare al  pagamento  di  una
          provvisionale; 
              o) previsione di apposite procedure di  collaudo  delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da  specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche   a
          strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni  di
          collaudo. 
              3. I decreti legislativi  previsti  dal  comma  2  sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,   nonche'   quello   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla
          richiesta. Nei tre anni  successivi  alla  loro  emanazione
          possono   essere   emanate   disposizioni   correttive   ed
          integrative dei decreti  legislativi,  nel  rispetto  della
          medesima procedura e secondo gli stessi principi e  criteri
          direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente
          legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2. 
              3-bis. In alternativa alle  procedure  di  approvazione
          dei progetti preliminari e definitivi, di cui al  comma  2,
          l'approvazione dei  progetti  definitivi  degli  interventi
          individuati nel comma 1 puo' essere  disposta  con  decreto
          del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni o delle province autonome interessate,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.  Con   il   predetto
          decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale  e  la
          localizzazione  urbanistica  dell'intervento   nonche'   la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati, e consente la realizzazione di tutte  le  opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato. 
              4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge,  nel  rispetto  dei
          principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2,  previo
          parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti  delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno  o  piu'
          decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva,  nei
          limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di  specifici
          progetti di infrastrutture strategiche individuate  secondo
          quanto previsto al comma 1. 
              5. Ai fini della presente legge, sono  fatte  salve  le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome previste dagli statuti speciali  e  dalle
          relative norme di attuazione. 
              6.  In  alternativa  a  concessioni  e   autorizzazioni
          edilizie,  a  scelta   dell'interessato,   possono   essere
          realizzati,  in  base  a  semplice   denuncia   di   inizio
          attivita', ai sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4   dicembre   1993,   n.   493,   come   sostituito
          dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni: 
              a) gli interventi edilizi minori, di  cui  all'articolo
          4, comma 7, del citato decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.
          398; 
              b)  le  ristrutturazioni  edilizie,  comprensive  della
          demolizione e ricostruzione  con  la  stessa  volumetria  e
          sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non  si  tiene
          conto delle innovazioni necessarie per  l'adeguamento  alla
          normativa antisismica; 
              c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
          specificamente  disciplinati   da   piani   attuativi   che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata esplicitamente dichiarata dal consiglio  comunale  in
          sede di approvazione degli stessi piani o  di  ricognizione
          di quelli vigenti. Relativamente  ai  piani  attuativi  che
          sono stati approvati anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della presente legge, l'atto di ricognizione dei  piani  di
          attuazione  deve  avvenire  entro   trenta   giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
          edificazioni in  diretta  esecuzione  di  idonei  strumenti
          urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c),  ma
          recanti analoghe previsioni di dettaglio. 
              7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di  versare  il
          contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione  ed  al
          costo di costruzione. 
              8. La realizzazione degli interventi di cui al comma  6
          che    riguardino    immobili    sottoposti    a     tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al preventivo rilascio  del  parere  o  dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  di  beni  culturali  e
          ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre  1999,
          n. 490 (34). 
              9.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma  11,
          del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,  decorre  dal
          rilascio del relativo atto di assenso. Ove  tale  atto  non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti (35). 
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia  allegato   alla
          denuncia,  il  competente  ufficio  comunale  convoca   una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione  della  denuncia  di  inizio   dell'attivita'
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti (36). 
              11. Il comma 8  dell'articolo  4  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 398, e' abrogato (37). 
              12. Le disposizioni di cui  al  comma  6  si  applicano
          nelle  regioni  a  statuto  ordinario   a   decorrere   dal
          novantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, salvo che le leggi regionali emanate  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge  siano
          gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c)  e
          d)  del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo   eventuali
          categorie aggiuntive e differenti presupposti  urbanistici.
          Le regioni a statuto ordinario possono ampliare  o  ridurre
          l'ambito applicativo delle disposizioni di cui  al  periodo
          precedente (38) (39). 
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              14. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  il  30
          giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre  nel
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui all'articolo 7  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
          strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni  di
          cui ai commi da 6 a 13. 
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti la cui classificazione e' stata modificata  con  la
          decisione della  Commissione  europea  2001/118/CE  del  16
          gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,
          presentando   domanda   di    autorizzazione    ai    sensi
          dell'articolo 28 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22, e successive modificazioni, o  iscrizione  ai  sensi
          dell'articolo  30   del   medesimo   decreto   legislativo,
          indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
          proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita'
          puo' essere proseguita fino all'emanazione del  conseguente
          provvedimento da parte  dell'ente  competente  al  rilascio
          delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato  decreto
          legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non  sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere. 
              16. Con riferimento alle competenze delle  regioni,  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge  le  regioni  emanano  norme  affinche'  gli
          uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di  manufatti
          in  plastica  con  una  quota  di  manufatti  in   plastica
          riciclata pari  almeno  al  40  per  cento  del  fabbisogno
          stesso. 
              17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma
          1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del  decreto  legislativo
          n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che  le  terre  e
          rocce  da  scavo,  anche  di  gallerie,  non  costituiscono
          rifiuti   e   sono,   percio',   escluse   dall'ambito   di
          applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso
          in  cui,  anche  quando  contaminate,  durante   il   ciclo
          produttivo,  da   sostanze   inquinanti   derivanti   dalle
          attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano
          utilizzate, senza trasformazioni  preliminari,  secondo  le
          modalita' previste nel progetto sottoposto  a  VIA  ovvero,
          qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste
          nel  progetto   approvato   dall'autorita'   amministrativa
          competente   previo   parere   dell'ARPA   sempreche'    la
          composizione  media  dell'intera  massa  non  presenti  una
          concentrazione di inquinanti superiore  ai  limiti  massimi
          previsti dalle norme vigenti. 
              18. Il rispetto dei limiti di  cui  al  comma  17  puo'
          essere verificato in accordo  alle  previsioni  progettuali
          anche mediante accertamenti sui siti  di  destinazione  dei
          materiali da  scavo.  I  limiti  massimi  accettabili  sono
          individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M.
          25 ottobre  1999,  n.  471  del  Ministro  dell'ambiente  e
          successive  modificazioni,  salvo   che   la   destinazione
          urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. 
              19. Per i materiali di cui al comma 17 si  intende  per
          effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,  rilevati  e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione   industriale,   purche'   sia   progettualmente
          previsto l'utilizzo di  tali  materiali,  intendendosi  per
          tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche'  la
          ricollocazione  in   altro   sito,   a   qualsiasi   titolo
          autorizzata   dall'autorita'   amministrativa   competente,
          previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a  VIA,
          parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
          di cui al comma  18  e  la  ricollocazione  sia  effettuata
          secondo  modalita'   di   rimodellazione   ambientale   del
          territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
          17  siano  destinati  a  differenti  cicli  di   produzione
          industriale,  le  autorita'  amministrative  competenti  ad
          esercitare  le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo   sui
          medesimi  cicli,  provvedono  a  verificare,  senza   oneri
          aggiuntivi  per  la  finanza   pubblica,   anche   mediante
          l'effettuazione   di   controlli   periodici,   l'effettiva
          destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal  fine
          l'utilizzatore  e'  tenuto  a   documentarne   provenienza,
          quantita' e specifica destinazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Capo IV 
              Misure per lo sviluppo infrastrutturale 
              Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico 
              1. Fatte salve le priorita'  gia'  deliberate  in  sede
          Cipe, all'articolo 161 del decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, i commi 1-bis e  1-ter  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il
          Documento di finanza pubblica individua,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'elenco
          delle infrastrutture da ritenersi  prioritarie  sulla  base
          dei seguenti criteri generali: 
              a) coerenza con l'integrazione con le  reti  europee  e
          territoriali; 
              b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 
              c)  possibilita'  di   prevalente   finanziamento   con
          capitale privato. 
              1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
          cui al comma 1-bis sono indicate: 
              a) le opere da realizzare; 
              b) il cronoprogramma di attuazione; 
              c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
              d) la quantificazione delle risorse da  finanziare  con
          capitale privato. 
              1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
          necessari per il  reperimento  delle  risorse  relative  al
          finanziamento delle opere di cui al presente capo e per  la
          loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i  soggetti
          aggiudicatori  presentano  al  Ministero   lo   studio   di
          fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal  Cipe  e
          comunque   conformemente   alla   normativa   vigente.   Il
          Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
          avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di
          progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio  1999,
          n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo
          163, comma 4,  lettera  b),  verifica  l'adeguatezza  dello
          studio di fattibilita',  anche  in  ordine  ai  profili  di
          bancabilita'   dell'opera;   qualora    siano    necessarie
          integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
          giorni.  A  questo  fine  la   procedura   di   Valutazione
          Ambientale  Strategica,  e  la   Valutazione   di   Impatto
          Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  165  del  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art.   165.   Progetto   preliminare.   Procedura   di
          valutazione di impatto ambientale e localizzazione(art.  3,
          d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
              1. I soggetti aggiudicatori trasmettono  al  Ministero,
          entro  il  termine  di  sei  mesi   dall'approvazione   del
          programma, il progetto preliminare delle infrastrutture  di
          competenza. Ove sia necessario l'espletamento di  procedure
          di gara, il termine e' elevato  a  nove  mesi.  Le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  la  redazione  del   progetto
          preliminare ed eventualmente  non  gia'  disponibili,  sono
          assegnate dal Ministro delle  infrastrutture,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
          del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei  fondi
          destinata alle  attivita'  progettuali,  nei  limiti  delle
          risorse  disponibili,  anche  a  rimborso  di  somme   gia'
          anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163,  comma
          1. 
              2. Ove il soggetto aggiudicatore  intenda  sollecitare,
          per la redazione del progetto preliminare, la  proposta  di
          un promotore, ne da' immediata comunicazione al  Ministero,
          ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo
          175, comma 1. 
              3. Il progetto preliminare delle infrastrutture,  oltre
          a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
          XXI  deve  evidenziare,  con  apposito  adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve   inoltre   indicare   ed   evidenziare    anche    le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
          limiti di  spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare,  ivi
          compreso il limite di spesa, comunque non superiore al  due
          per cento dell'intero costo dell'opera,  per  le  eventuali
          opere e misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e
          sociale   strettamente   correlate    alla    funzionalita'
          dell'opera. Nella  percentuale  indicata  devono  rientrare
          anche  gli  oneri  di  mitigazione  di  impatto  ambientale
          individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
          le eventuali ulteriori misure da adottare nel  rispetto  di
          specifici  obblighi  comunitari.  Ove,   ai   sensi   delle
          disposizioni nazionali o  regionali  vigenti,  l'opera  sia
          soggetta a valutazione di impatto ambientale,  il  progetto
          preliminare  e'  corredato  anche  da  studio  di   impatto
          ambientale e reso pubblico secondo  le  procedure  previste
          dalla legge nazionale  o  regionale  applicabile.  Ai  fini
          dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta
          la   comunicazione   agli   interessati   alle    attivita'
          espropriative, di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  ovvero
          altra  comunicazione  diversa  da  quella  effettuata   per
          l'eventuale  procedura  di  VIA,  ai  sensi  del   presente
          articolo; ove non sia prevista  la  procedura  di  VIA,  il
          progetto  preliminare  e'  comunque  depositato  presso  il
          competente ufficio della regione interessata, ai fini della
          consultazione da parte del pubblico, e del deposito si  da'
          avviso sul sito  internet  della  regione  e  del  soggetto
          aggiudicatore. 
              4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
          preliminare al Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
          Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali,  nonche'  alle  regioni  o
          province autonome competenti per  territorio.  Il  medesimo
          progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle
          interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
          dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e  tipo,  nonche',  nei  casi
          previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici  o  ad
          altra commissione  consultiva  competente.  Le  valutazioni
          delle amministrazioni  interessate  e  degli  enti  gestori
          delle  interferenze,  riguardanti  eventuali   proposte   e
          richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
          conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
          dal  ricevimento  del  progetto  da  parte   dei   soggetti
          interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
          del predetto  ricevimento.  La  conferenza  di  servizi  ha
          finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 14 e  seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
          di conferenza di servizi. Nei  sessanta  giorni  successivi
          alla conclusione della conferenza di servizi  il  Ministero
          valuta le proposte e le  richieste  pervenute  in  sede  di
          conferenza   di   servizi   da   parte   delle    pubbliche
          amministrazioni  competenti  e   dei   gestori   di   opere
          interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  o   di   altra
          commissione consultiva competente,  e  formula  la  propria
          proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
          il progetto preliminare. 
              5.  Il  progetto  preliminare,  istruito   secondo   le
          previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
          CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai  fini  della
          intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
          province autonome interessate, che si pronunciano,  sentiti
          i  comuni  nel  cui  territorio  si  realizza  l'opera.  La
          pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma  che
          precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non  si
          siano tempestivamente espressi. 
              5-bis.  Il   soggetto   aggiudicatore   provvede   alla
          pubblicazione del bando di gara non  oltre  novanta  giorni
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
          progetto preliminare, ove questo sia posto a base di  gara.
          In caso di mancato adempimento il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministero, puo' disporre  la  revoca  del  finanziamento  a
          carico dello Stato. 
              6.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  o
          province autonome interessate si procede come segue: 
              a) per le infrastrutture di carattere interregionale  o
          internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto  alla
          valutazione del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
          alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
          della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
          il progetto e' rimesso a cura del  Ministero  al  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che,  nei  quarantacinque
          giorni dalla ricezione, valuta  i  motivi  del  dissenso  e
          l'eventuale proposta alternativa che,  nel  rispetto  delle
          funzionalita' dell'opera, la regione o  provincia  autonoma
          dissenziente avesse formulato  all'atto  del  dissenso.  Il
          parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e'
          rimesso  dal  Ministro  al  CIPE,  che  assume  le  proprie
          motivate  definitive  determinazioni  entro  i   successivi
          trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa  sede  permanga  il
          dissenso  della  regione   o   provincia   autonoma,   alla
          approvazione del progetto  preliminare  si  provvede  entro
          sessanta  giorni   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e,
          per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,  di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro
          Ministro competente per  materia,  sentita  la  commissione
          parlamentare per le questioni regionali; 
              b)  per  le   altre   infrastrutture   e   insediamenti
          produttivi, in caso di dissenso delle  regioni  o  province
          autonome interessate, si provvede, entro i  successivi  sei
          mesi e a mezzo di un collegio tecnico  costituito  d'intesa
          tra  il  Ministero  e  la  regione  o  provincia   autonoma
          interessata,  ad  una  nuova   valutazione   del   progetto
          preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
          rispetto  delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
          provincia autonoma dissenziente avesse  formulato  all'atto
          del  dissenso.  Ove  permanga  il  dissenso  sul   progetto
          preliminare, il Ministro delle  infrastrutture  propone  al
          CIPE,  d'intesa  con  la  regione  o   provincia   autonoma
          interessata,  la   sospensione   della   infrastruttura   o
          insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione  in
          sede di aggiornamento del programma, ovvero  l'avvio  della
          procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
          o insediamenti produttivi  di  carattere  interregionale  o
          internazionale. 
              7. L'approvazione determina, ove  necessario  ai  sensi
          delle vigenti norme,  l'accertamento  della  compatibilita'
          ambientale  dell'opera   e   perfeziona,   ad   ogni   fine
          urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
          localizzazione, comportando l'automatica  variazione  degli
          strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli  immobili  su
          cui e' localizzata l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza  di
          espressa  menzione;  gli  enti   locali   provvedono   alle
          occorrenti misure di salvaguardia delle  aree  impegnate  e
          delle relative eventuali fasce di rispetto  e  non  possono
          rilasciare, in assenza dell'attestazione di  compatibilita'
          tecnica da parte del soggetto  aggiudicatore,  permessi  di
          costruire, ne' altri  titoli  abilitativi  nell'ambito  del
          corridoio individuato con l'approvazione  del  progetto  ai
          fini  urbanistici  e  delle  aree  comunque  impegnate  dal
          progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del  progetto
          preliminare e' resa  pubblica  mediante  pubblicazione  nel
          Bollettino  Ufficiale  della  regione  (o  nella   Gazzetta
          Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati  a
          cura del soggetto aggiudicatore.  Ai  fini  ambientali,  si
          applica l'articolo 183, comma 6. 
              7-bis. Per le  infrastrutture  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio ha durata di  sette  anni,  decorrenti  dalla
          data in cui diventa  efficace  la  delibera  del  CIPE  che
          approva il  progetto  preliminare  dell'opera.  Entro  tale
          termine, puo' essere approvato il progetto  definitivo  che
          comporta la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera.
          In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
          predetto  termine,  il  vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade  e  trova   applicazione   la   disciplina   dettata
          dall'articolo  9  del  testo  unico  in  materia   edilizia
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001,  n.  380.  Ove  sia  necessario  reiterare  il
          vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
          al CIPE da parte del Ministero,  su  istanza  del  soggetto
          aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta  con
          deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
          comma 5,  terzo  e  quarto  periodo.  La  disposizione  del
          presente comma deroga alle disposizioni dell'  articolo  9,
          commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327. 
              8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento  di
          ricerche  archeologiche,  bonifica  di   ordigni   bellici,
          bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata  dalla
          autorita' espropriante ovvero dal  concessionario  delegato
          alle attivita' espropriative, ai soggetti o  alle  societa'
          incaricate  della  predetta  attivita'  anche  prima  della
          redazione   del   progetto   preliminare.    Le    ricerche
          archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza   delle
          competenti  soprintendenze,  che   curano   la   tempestiva
          programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
          allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 
              9.   Ove,   ai   fini   della    progettazione    delle
          infrastrutture, sia necessaria  l'escavazione  di  cunicoli
          esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative,  ivi
          inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
          siti  di  deposito,  e'  rilasciata  dal   Ministro   delle
          infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione  o
          provincia  autonoma  interessata,   ed   ha   gli   effetti
          dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata  intesa  nei
          trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione  e'  rimessa
          al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
          le  modalita'  di  cui  ai  commi  5  e  6.   I   risultati
          dell'attivita'   esplorativa,   significativi   a   livello
          ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio ai  fini  della
          procedura di valutazione di impatto ambientale. 
              10. Prima dell'approvazione del  progetto  preliminare,
          si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico nei casi previsti  dagli  articoli  95  e  96,
          salvo  quanto  disposto  dall'articolo   38   dell'allegato
          tecnico XXI.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 comma  11-ter  del
          decreto   legge   n.   69   del   2013,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: 
              "Art. 25. Misure  urgenti  di  settore  in  materia  di
          infrastrutture e trasporti 
              (OMISSIS). 
              11-ter.  Le  proposte  dei   soggetti   promotori   per
          l'approvazione dei progetti  preliminari,  anche  suddivisi
          per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie
          disponibili, degli interventi di adeguamento  della  strada
          statale n. 372 "Telesina"  tra  Io  svincolo  di  Caianello
          della strada statale n. 372  e  lo  svincolo  di  Benevento
          sulla  strada  statale  n.  88  nonche'  del   collegamento
          autostradale Termoli-San Vittore devono  essere  sottoposte
          al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la delibera
          del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo  2006,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle  a
          valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate  con
          la  delibera  del  CIPE  n.  62/2011  del  3  agosto  2011,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31  dicembre
          2011,  sono  destinate  esclusivamente  alla  realizzazione
          della predetta opera di adeguamento della strada statale n.
          372 "Telesina".  La  mancata  approvazione  delle  proposte
          determina  l'annullamento  della  procedura  avviata  e  la
          revoca dei soggetti promotori. 
              (OMISSIS).". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6-bis,   del
          decreto-legge  26  giugno  2014,  n.  92,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  117,  come
          risultante a  seguito  della  modifica  introdotta  con  il
          presente decreto legge: 
              "Art. 6-bis. Disposizioni in materia  di  gestione  dei
          programmi di edilizia penitenziaria 
              1. All'articolo 4, comma 1, alinea,  del  decreto-legge
          1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre
          2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino  al  31  luglio
          2014". 
              2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti,  sono  definite  le  misure
          necessarie per assicurare  la  continuita'  e  il  raccordo
          delle attivita' gia' svolte  ai  sensi  delle  disposizioni
          richiamate nel comma 1. 
              2-bis.  Le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
          per le infrastrutture carcerarie  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 dicembre  2012,  allegato  al
          decreto-legge  1°  luglio  2013,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  94,  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze a uno o piu' capitoli di bilancio  dello  Stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e  del  Ministero  della  giustizia  secondo  le
          ordinarie competenze definite nell'ambito  del  decreto  di
          cui al comma 2.". 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1  luglio  2013,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 94. e' pubblicato nella G.U. 2  luglio  20913,  n.
          153. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
              "452.   Per   il   completamento    degli    interventi
          infrastrutturali   necessari   a   garantire    l'integrale
          attuazione della Convenzione tra  l'Italia  e  la  Francia,
          conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di  cui  alla  legge  18
          giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di  5  milioni
          di euro per dodici anni, a decorrere  dal  2005,  a  valere
          sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma  1,  del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni, per la realizzazione delle  opere
          di viabilita' stradale e autostradale speciale e di  grande
          comunicazione connesse  al  percorso  di  cui  alla  stessa
          Convenzione. A tal fine, per  garantire  effettivita'  alla
          realizzazione delle iniziative in  grado  di  potenziare  e
          rendere piu'  efficiente  la  grande  viabilita'  lungo  il
          percorso tra Italia e Francia, viene  assicurata  priorita'
          al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
          e di grande attraversamento viario nelle localita'  in  cui
          sono ubicati gli immobili  di  cui  all'articolo  17  della
          citata Convenzione per i quali, alla data del  31  dicembre
          2005 sia gia'  perfezionata  la  fase  della  progettazione
          preliminare." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3,  della
          legge 18 giugno 1998, n. 194: 
              "Art. 2. Interventi nel settore del trasporto  pubblico
          locale. 
              1. Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  ed  allo
          sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo  Stato  concorre
          alla copertura dei disavanzi di  esercizio  non  ripianati,
          relativi al triennio 1994-1996, dei  servizi  di  trasporto
          pubblico locale  di  competenza  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   con   un
          contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno
          1998 ed a lire 160 miliardi  a  decorrere  dall'anno  1999.
          Tale contributo sara' ripartito: a) per il  50  per  cento,
          nella stessa proporzione con la quale e'  stato  attribuito
          il contributo disposto dal  comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  1°  aprile  1995,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  maggio  1995,  n.  204,  e
          successive modificazioni; b) per il restante 50 per  cento,
          tra  le  regioni  a  statuto  ordinario   che   a   seguito
          dell'assegnazione di cui alla  lettera  a)  conseguano  una
          copertura dei disavanzi  inferiore  al  30  per  cento;  la
          ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le  regioni
          aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza  tra
          il 30 per cento dei rispettivi disavanzi  certificati  e  i
          disavanzi ripianabili  con  le  attribuzioni  di  cui  alla
          lettera  a).  Il  concorso  dello  Stato  opera  anche  nei
          confronti delle regioni e degli enti locali che hanno  gia'
          dato copertura, anche parziale,  ai  disavanzi  di  cui  al
          presente comma (2). 
              2.  Il  contributo  statale  che,   in   relazione   al
          riconoscimento della  percentuale  indicata  nel  comma  1,
          eccedesse  il  30  per  cento  dei  disavanzi  relativi  al
          triennio 1994-1996, e' utilizzato dalle regioni interessate
          per il miglioramento del trasporto pubblico  locale,  anche
          per le finalita' di cui al comma 5  del  presente  articolo
          (3). 
              3. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le  ferrovie
          in  gestione  commissariale  governativa,   affidate   alla
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  dalla  legge   23
          dicembre 1996, n. 662 , e le aziende esercenti  servizi  ad
          impianti  fissi  di  competenza  statale   in   regime   di
          concessione,   sono   autorizzate   a    contrarre    mutui
          quindicennali o ad effettuare altre operazioni  finanziarie
          in  relazione  a  rate  di  ammortamento  per  capitali  ed
          interessi,  complessivamente  determinati  dai  limiti   di
          impegno quindicennali a carico  dello  Stato  per  lire  70
          miliardi per l'anno 1999 e lire  70  miliardi  a  decorrere
          dall'anno  2000.  Il  Ministero  dei  trasporti   e   della
          navigazione provvede ad  erogare  direttamente  a  ciascuno
          degli istituti di credito interessati le relative quote  di
          ammortamento. 
              (OMISSIS).".