Art. 3 Schemi e modalita' da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato 1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento all'articolo e con indicazione del titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e dell'attivita'/provento, nonche' del centro di responsabilita', secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di previsione, del centro di responsabilita', della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification of the Functions of Government), secondo lo schema di cui all'allegato 1. 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in un'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. 4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresi' i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di previsione, secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet all'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.