Art. 3 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A). 
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare
il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,  n.  70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  si
attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la  rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi  della  legge  sull'usura"
emanate dalla Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1 ° ottobre 2014 - 31
dicembre 2014 alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
  4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto non sono comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente  previsti  per  i  casi  di   ritardato   pagamento.
L'indagine statistica condotta nel  2002  a  fini  conoscitivi  dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e'  mediamente  pari  a  2,1  punti
percentuali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2014 
 
                                     Il capo della direzione: Maresca