Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le societa' cooperative: 
    a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 
    b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
e che non sono in liquidazione volontaria o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
societa' cooperative: 
    a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea; 
    b) che siano  state  destinatarie  di  provvedimenti  di  revoca,
parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e  che  non
abbiano restituito le agevolazioni per le quali e' stata disposta  la
restituzione; 
    c) qualificabili come "imprese in difficolta'" ai sensi di quanto
stabilito dal Regolamento di esenzione; 
    d) operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi
di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del  Parlamento
europeo  e   del   Consiglio,   dell'11   dicembre   2013,   relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti  della
pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai  Regolamenti  (CE)  n.
1184/2006  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga  il
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    e) operanti nel settore della produzione  primaria  dei  prodotti
agricoli di cui all'allegato I del TFUE; 
    f) operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti  per
agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive,  di  cui
alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. 
    g) qualora l'aiuto sia  diretto  al  finanziamento  di  attivita'
connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con  l'attivita'  d'esportazione  e  per  gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni
rispetto ai prodotti di importazione.