Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale
ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o
ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello
di  dolore,  sofferenza,  distress  danno  prolungato  equivalente  o
superiore a quello provocato dall'inserimento di un  ago  secondo  le
buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi azione che intende o
puo' determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione
e il mantenimento di una linea di  animali  geneticamente  modificata
con fenotipo  sofferente  in  queste  condizioni.  E'  esclusa  dalla
definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne
gli organi o i tessuti; 
  b) progetto, un  programma  di  lavoro  con  un  preciso  obiettivo
scientifico che prevede il ricorso a una o piu' procedure, a  partire
dalla preparazione della prima procedura fino a quando non  occorrono
ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso; 
  c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici  o
altri locali in cui sono allevati,  sono  tenuti  o  sono  utilizzati
animali alle finalita' del presente decreto;  esso  puo'  comprendere
anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili; 
  d)  allevatore,  la  persona  fisica  o  giuridica  autorizzata  ad
allevare gli animali  di  cui  all'allegato  I  destinati  ad  essere
utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai
fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per  tali
fini, con o senza scopo di lucro; 
  e)   fornitore,   la   persona   fisica   o   giuridica,    diversa
dall'allevatore, autorizzata a fornire animali di cui all'allegato  I
e destinati ad essere utilizzati nelle procedure o  per  impiegare  i
loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro; 
  f) utilizzatore, la persona fisica o giuridica autorizzata a  porre
in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite  le  procedure,
con o senza scopo di lucro; 
  g) responsabile del progetto di ricerca, la persona fisica titolare
dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle
procedure  e  di  progetti   ed   e'   responsabile   degli   aspetti
amministrativi e scientifici; 
  h) responsabile del benessere animale, la persona responsabile  del
benessere e dell'assistenza degli animali e del  funzionamento  delle
attrezzature di uno o piu' stabilimenti; 
  i) membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico  e  teorico
nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo  alla
comunita'  scientifica,  comunica  i  risultati  dei  propri   lavori
attraverso pubblicazioni; 
  l) Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro della salute e
il Ministero della salute; 
  m) autorita' competente, il Ministero della salute, le regioni,  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza; 
  n) colonie autosufficienti, una colonia  nella  quale  gli  animali
sono allevati soltanto all'interno  della  colonia  o  provengono  da
altre colonie ma non sono prelevati  allo  stato  selvatico  e  nella
quale gli animali sono tenuti in modo tale da  assicurare  che  siano
abituati alla presenza umana; 
  o) affezioni umane debilitanti, la riduzione delle normali funzioni
fisiche o psichiche di una persona; 
  p) distress, condizione di non adattamento dell'animale  a  stimoli
stressanti; 
  q) xenotrapianto, trapianto di uno o  piu'  organi  effettuato  tra
animali di specie diverse.