Art. 3 
 
 
            Amministrazione responsabile dell'istruttoria 
                          e della proposta 
 
  1. Le  attivita'  inerenti  all'istruttoria  e  alla  proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi
4 e 5  del  citato  articolo  1,  sono  affidate  dall'ufficio  della
Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   per   le   societa'
direttamente o indirettamente da esso  partecipate,  ovvero,  per  le
altre  societa',  al  Ministero   della   difesa   o   al   Ministero
dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove  occorra
tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza
del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo  dell'art.  1,  commi  4  e  5,  del  citato
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente: 
              "4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro  quindici  giorni  dalla  notifica  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri comunica  l'eventuale
          veto. Qualora si renda necessario  richiedere  informazioni
          all'impresa, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni  successive  alla  prima  non   sospendono   i
          termini.  Decorsi  i  predetti  termini  l'operazione  puo'
          essere effettuata. Il potere di cui al  presente  comma  e'
          esercitato  nella  forma  di  imposizione   di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale.  Le
          delibere o gli atti adottati  in  violazione  del  presente
          comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere  alla
          societa' e  all'eventuale  controparte  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione anteriore. Salvo che  il  fatto
          costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  e'  soggetto   a   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento
          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,   e   successive   modificazioni,   e   sono
          successivamente notificate le acquisizioni che  determinano
          il superamento delle soglie del 3 per cento, 5  per  cento,
          10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
          potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma  1,
          lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
          lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla  data
          della notifica.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le  procedure  di  cui  all'articolo  2359-ter  del  codice
          civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
          con il voto determinante di tali azioni sono nulle.".