Art. 3 Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalita' ad esse attribuito, secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalita' ai sensi del regolamento dell'Autorita' e' esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorita', con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorita', circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario. 3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita' delle imprese in possesso del rating di legalita': a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. 4. Il sistema o i sistemi di premialita' sono prescelti in considerazione della natura, dell'entita' e della finalita' del finanziamento, nonche' dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating. 5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: «Art. 4 (Procedura automatica). - 1....(Omissis)....... 2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione. 3-6....(Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: «Art. 5 (Procedura valutativa). - 1......(Omissis)........... 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3-5...(Omissis).......». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: «Art. 6 (Procedura negoziale). - 1.....(Omissis). 2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati. 3-5....(Omissis).».