Art. 3 
 
Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese  in
  sede di concessione  di  finanziamenti  da  parte  delle  pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni, in  sede  di  predisposizione  dei
provvedimenti di concessione  di  finanziamenti  alle  imprese,  come
definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del  presente  decreto,
tengono conto del rating di legalita' ad esse attribuito, secondo  le
modalita' di cui ai commi successivi. 
  2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che  ha  conseguito  il
rating di  legalita'  ai  sensi  del  regolamento  dell'Autorita'  e'
esonerata dalla dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  del  citato  regolamento,  fatta   salva
l'applicazione delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
Resta fermo l'obbligo per l'impresa  di  dichiarare,  all'atto  della
domanda, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  46,  comma  1,
lettera i) del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede
il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui  all'articolo
8 del  regolamento  dell'Autorita',  con  la  contestuale  assunzione
dell'impegno di comunicare all'amministrazione  medesima  l'eventuale
revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti
nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del  finanziamento
e  la  data  dell'erogazione  del  contributo.   Le   amministrazioni
concedenti  i  finanziamenti  sono  tenute   ad   effettuare,   prima
dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di  cui  al
predetto articolo 8, pubblicato sul  sito  dell'Autorita',  circa  la
permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso  da  parte
del beneficiario. 
  3. I provvedimenti di cui all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  nonche'  i  bandi   di   cui
all'articolo 5, comma 2, e all'articolo  6,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo prevedono almeno  uno  dei  seguenti  sistemi  di
premialita' delle imprese in possesso del rating di legalita': 
    a) preferenza in graduatoria; 
    b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; 
    c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. 
  4. Il  sistema  o  i  sistemi  di  premialita'  sono  prescelti  in
considerazione della  natura,  dell'entita'  e  della  finalita'  del
finanziamento, nonche' dei destinatari e della procedura prevista per
l'erogazione e possono  essere  graduati  in  ragione  del  punteggio
conseguito in sede di attribuzione del rating. 
  5. Le amministrazioni concedenti  provvedono  a  dare  applicazione
alle  disposizioni  del  presente  decreto  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni  (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre  2011,  n.
          226, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          4 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: 
              «Art. 4 (Procedura automatica). - 1....(Omissis)....... 
              2. Il Ministro competente per materia o  la  regione  o
          gli enti  locali  competenti  determinano  previamente  per
          tutti i beneficiari  degli  interventi,  sulla  base  delle
          risorse  finanziarie   disponibili,   l'ammontare   massimo
          dell'intervento   concedibile    e    degli    investimenti
          ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione. 
              3-6....(Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          5 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: 
              «Art.      5      (Procedura       valutativa).       -
          1......(Omissis)........... 
              2.  Nel  procedimento  a  graduatoria   sono   regolati
          partitamente nel bando di  gara  i  contenuti,  le  risorse
          disponibili,  i  termini   iniziali   e   finali   per   la
          presentazione delle domande. La selezione delle  iniziative
          ammissibili e' effettuata mediante  valutazione  comparata,
          nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
          parametri oggettivi predeterminati. 
              3-5...(Omissis).......». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          6 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: 
              «Art. 6 (Procedura negoziale). - 1.....(Omissis). 
              2.  Il  soggetto  competente  per  l'attuazione   della
          procedura individua previamente i criteri di selezione  dei
          contraenti,  adottando  idonei  strumenti  di  pubblicita',
          provvede alla pubblicazione di appositi  bandi,  acquisisce
          le manifestazioni  di  interesse  da  parte  delle  imprese
          nell'ambito degli interventi definiti dai bandi  stessi  su
          base  territoriale  o   settoriale.   I   bandi,   inoltre,
          determinano le spese ammissibili, le forme e  le  modalita'
          degli interventi, la durata del procedimento  di  selezione
          delle  manifestazioni  di  interesse,   la   documentazione
          necessaria per  l'attivita'  istruttoria  e  i  criteri  di
          selezione con riferimento  agli  obiettivi  territoriali  e
          settoriali,  alle  ricadute  tecnologiche   e   produttive,
          all'impatto occupazionale, ai costi dei  programmi  e  alla
          capacita'  dei  proponenti  di  perseguire  gli   obiettivi
          fissati. 
              3-5....(Omissis).».