Art. 3 
 
 
           Direzione generale della prevenzione sanitaria 
 
  1. La Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  svolge  le
seguenti  funzioni:  sorveglianza  epidemiologica;  promozione  della
salute,  con  particolare  riguardo   alle   fasce   di   popolazione
vulnerabili (anziani,  settore  materno  infantile,  eta'  evolutiva,
migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale,
disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute
mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito
stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie;
prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica  del  fenomeno
delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad  agenti
chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente  di
vita, nelle acque destinate  al  consumo  umano  e  nell'ambiente  di
lavoro; profilassi internazionale; prevenzione  nella  popolazione  a
rischio,  con  particolare  riguardo  ai  programmi  organizzati   di
screening;  prevenzione  delle  complicanze  e  delle   recidive   di
malattia,  con  particolare  riguardo  all'integrazione  sanitaria  e
socio-sanitaria; disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'
sportive e della lotta contro il  doping;  tutela  della  salute  con
riferimento  a  sangue  ed  emocomponenti,  trapianto  di  organi   e
biotecnologie con particolare riferimento  al  loro  impiego  e  alle
procedure    autorizzative    concernenti    attivita'    riguardanti
microrganismi   geneticamente   modificati;   terrorismo   biologico,
chimico, nucleare  e  radiologico;  buone  pratiche  di  laboratorio;
aspetti connessi  alla  protezione  civile;  disciplina  delle  acque
minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera,  fatte  salve  le  competenze  della  direzione
generale di cui all'articolo 10, ed esercizio delle funzioni  statali
in  materia  di  assistenza  sanitaria  al  personale   navigante   e
aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF-SASN). 
  2. La Direzione svolge altresi' attivita' di supporto alle funzioni
del  Centro  nazionale  per  la  prevenzione  e  il  controllo  delle
malattie-CCM, istituito dall'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato  dall'articolo  9
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  reca
          «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro». 
              - Il comma 1, lettera a), dell'art. 1 del decreto-legge
          29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti  per  fronteggiare
          situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2004,  n.  138,
          reca: 
              «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare  le  emergenze  di
          salute  pubblica  legate  prevalentemente   alle   malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure: 
                a) e' istituito presso il Ministero della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;.». 
              - L'art. 9 del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, reca: 
              «Art. 9. - 1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed
          il controllo delle malattie (CCM) esercita le  funzioni  di
          cui all'art. 1 del decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2004,
          n. 138, e di cui al  decreto  del  Ministro  della  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali 18  settembre  2008,
          recante ulteriori modifiche al decreto del  Ministro  della
          salute    1°    luglio     2004,     recante     disciplina
          dell'organizzazione  e   del   funzionamento   del   centro
          nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
          (CCM),  nonche'  le  altre  attribuitegli  dalla  normativa
          vigente. 
              2. Gli organi del CCM sono i seguenti: 
                a) il Comitato strategico; 
                b) il Comitato scientifico permanente; 
                c) il Direttore operativo. 
              3. I componenti del Comitato strategico e del  Comitato
          scientifico  permanente  sono  nominati  con  decreto   del
          Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza
          del termine di durata del  CCM,  salvo  revoca,  e  possono
          essere   riconfermati.   Il   Direttore   generale    della
          prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del  CCM  e
          ricopre tale incarico fino alla  scadenza  del  termine  di
          durata del CCM. 
              4. Il Comitato strategico e'  presieduto  dal  Ministro
          della salute ed e' composto da: 
                a) il coordinatore  degli  assessori  regionali  alla
          sanita' con funzioni di vicepresidente; 
                b) due assessori  regionali  alla  sanita',  nominati
          dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni; 
                c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute; 
                d)   un   rappresentante   del   Dipartimento   della
          protezione civile; 
                e) il Direttore operativo del CCM; 
                f)  un  rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri; 
                g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita'; 
                h) il Presidente del Consiglio superiore di sanita'. 
              5. Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare  a
          partecipare  alle  riunioni  del  Comitato   strategico   i
          direttori generali di volta  in  volta  competenti  per  la
          materia trattata. 
              6. Il Ministro della salute puo' invitare degli esperti
          a partecipare allo  svolgimento  dei  lavori,  per  ciascun
          argomento all'ordine del giorno. 
              7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni: 
                a) definisce le priorita' di intervento; 
                b) adotta il programma annuale di attivita' del  CCM,
          unitamente   al   piano    finanziario,    da    sottoporre
          all'approvazione del Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato; 
                c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal CCM
          nell'anno precedente; 
                d) definisce le linee generali sulla diffusione delle
          informazioni  e  sull'attivita'  di  aggiornamento   e   di
          formazione. 
              8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e'  cosi'
          composto: 
                a)  il  direttore  della  Direzione  generale   della
          prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede; 
                b) tre esperti designati dal Ministero della salute; 
                c) tre esperti designati dalla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              9. Il Comitato scientifico permanente si puo'  avvalere
          di sottocomitati scientifici  di  progetto,  istituiti  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su   proposta   del
          direttore operativo del CCM. 
              10.  Il  Comitato  scientifico  permanente  svolge   le
          seguenti funzioni: 
                a)  esprime  parere  sulla  proposta  del   programma
          annuale di attivita' del CCM; 
                b)  approva  i  progetti  predisposti  dal  Direttore
          operativo del CCM di attuazione del  programma  annuale  di
          attivita',  salvo   che   non   sia   costituito   apposito
          sottocomitato scientifico di progetto. 
              11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni,
          per le materie di competenza del CCM: 
                a) predispone la proposta  di  programma  annuale  di
          attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario; 
                b) formula proposte di  progetti  di  attuazione  del
          programma annuale di attivita'; 
                c) predispone la relazione sull'attivita' svolta  dal
          CCM nell'anno precedente; 
                d) assicura il raccordo con  le  strutture  regionali
          competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi
          modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome; 
                e) assicura il costante  raccordo  con  i  competenti
          uffici ministeriali; 
                f) attiva sistemi di indagini  rapide  nazionali  per
          specifiche tematiche di salute  e  collabora  su  richiesta
          delle Regioni a  situazioni  epidemiologiche  di  emergenza
          sanitaria; 
                g) promuove la cooperazione e la  collaborazione  con
          organizzazioni europee ed internazionali; 
                h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza
          ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione  e
          ricerca su indicazione del Comitato strategico; 
                i) predispone programmi specifici di aggiornamento  e
          formazione del personale; 
                l)   cura   la   restituzione   delle    informazioni
          epidemiologiche aggregate e  la  diffusione  capillare  dei
          documenti e delle iniziative. 
              12. Per lo svolgimento delle funzioni a  lui  affidate,
          il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale
          di epidemiologia, sorveglianza e  promozione  della  salute
          dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di  apposita
          convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.».