Art. 3 Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.