Art. 3 
 
 
Nomina del  direttore  generale  e  del  direttore  amministrativo  e
                 finanziario del Promotore pubblico 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1 della presente  legge,  il  direttore  generale  e  il
direttore amministrativo e finanziario del  Promotore  pubblico  sono
nominati   previa   comunicazione   alle   Commissioni   parlamentari
competenti.