Art. 3 Conferenza permanente 1. E' istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. La Conferenza e' composta dal Capo di Gabinetto, i Capi dei Dipartimenti, il Direttore generale del personale e degli affari generali, il Direttore generale per i sistemi informativi e statistici ed il Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali. 3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche. 4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 5. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, e' assicurato dalla Direzione generale del personale e degli affari generali.