Art. 3 Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania 1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attivita' avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuita' nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31 luglio 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.