Art. 3 
 
Requisiti  e  caratteristiche  degli  organismi   di   certificazione
                            indipendente 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  quale  organismo  di  certificazione
indipendente per la valutazione della conformita' degli  istituti  di
vigilanza ai  parametri  di  cui  al  decreto  Ministro  dell'interno
269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti  interessati
debbono: 
    a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n.  765/2008
e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da  un
Ente di Accreditamento  designato  da  un  Stato  membro  dell'Unione
europea,   firmatario   degli   Accordi   Internazionali   di   Mutuo
Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie: 
      I.  in  relazione  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065,  per  la
certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi; 
      II. in  relazione  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065,  per  la
certificazione  delle  centrali  operative  e   delle   centrali   di
telesorveglianza; 
      III. in relazione  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024,  per  la
certificazione del professionista della security; 
    b) autocertificare di non essere stati oggetto  dell'applicazione
delle sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  9  del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle  indicate
al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e); 
    c) dichiarare di non essere iscritti all'anagrafe delle  sanzioni
amministrative di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 14
novembre 2002, n. 313; 
    d) dichiarare che il  legale  rappresentante,  dell'organismo  di
certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato,
nonche'  i  valutatori  effettivamente  impegnati  nel  processo   di
certificazione  non  intrattengono  rapporti  di  dipendenza   o   di
parentela e affinita' entro il  secondo  grado  con  i  gestori  o  i
responsabili di istituti di vigilanza privata; 
    e)  impiegare,  nel   processo   di   certificazione,   personale
competente che sia stato adeguatamente  formato  sulla  gestione  dei
processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di
vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti  previsti
per l'accreditamento; 
    f)  impiegare,  nel  processo  di  audit,  personale  che   abbia
superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme
UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme
di specifico riferimento,  nonche'  che  abbia  maturato  documentata
esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata; 
    g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati  per
lo specifico settore; 
    h) aver istituito, nell'ambito della propria organizzazione,  una
Commissione tecnica per la delibera del rilascio del  certificato  di
conformita'. L'organismo dovra' prevedere almeno  un  componente  che
abbia maturato comprovata  esperienza  nel  settore  della  sicurezza
pubblica o privata; 
    i) attestare la puntuale  formazione  del  personale  che  svolge
l'attivita' di valutazione ispettiva. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del decreto legislativo 8  giugno
          2001,   n.   231    (Disciplina    della    responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140: 
              «Art. 9 (Sanzioni amministrative). 1. Le  sanzioni  per
          gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
              a) la sanzione pecuniaria; 
              b) le sanzioni interdittive; 
              c) la confisca; 
              d) la pubblicazione della sentenza. 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
              a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
              b) la sospensione o  la  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
              c)  il  divieto  di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
              d)   l'esclusione   da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
              e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».