Art. 3 
 
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei  confronti  di
  soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6  della
  legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed  ulteriori  prescrizioni  per  le
  societa' organizzatrici di competizioni riguardanti  il  gioco  del
  calcio 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione  o
l'esposizione di striscioni e cartelli» sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni  sportive,»  sono  inserite  le
seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
di vendita abusiva degli stessi,» e  dopo  le  parole:  «sovvenzioni,
contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi   natura,   ivi   inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti
o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche'  stipulare
contratti  con  soggetti  destinatari  dei   provvedimenti   di   cui
all'articolo 6 della legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  aventi  ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1  e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»; 
    c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di  emettere,  vendere  o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati  destinatari
di  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  emettere,  vendere  o  distribuire,   con   qualsiasi
modalita', titoli di accesso a  soggetti  che  siano  destinatari  di
provvedimenti di cui all'articolo 6» e  dopo  le  parole:  «ovvero  a
soggetti che siano stati,  comunque,  condannati»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,».