Art. 3 
 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi  di
dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti 
  1. All'articolo 78 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei  controlli  sugli  oneri
deducibili e sugli oneri detraibili, i  soggetti  che  erogano  mutui
agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti  previdenziali,
le forme  pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per  tutti  i
soggetti del  rapporto,  una  comunicazione  contenente  i  dati  dei
seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
  a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per  mutui
in corso; 
  b) premi di assicurazione sulla vita,  causa  morte  e  contro  gli
infortuni; 
  c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
  d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis),  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; 
  b) nel comma 26 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modalita'  e  il  contenuto  della  trasmissione  sono  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25  si
applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la  sanzione
non si applica se la trasmissione dei  dati  corretti  e'  effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui  al  comma  25,
ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle  entrate,
entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.». 
  2. Ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi,
l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati  di  cui  all'articolo
50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi,  le
aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari,
le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica
ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli
iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  inviano
al Sistema tessera  sanitaria,  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,
attuativo  dell'articolo  50,  comma  5-bis,  del  decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  i  dati  relativi
alle prestazioni erogate  nel  2015  ad  esclusione  di  quelle  gia'
previste nel comma  2,  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche  tecniche  e  le  modalita'
operative relative alla trasmissione telematica dei dati,  sono  rese
disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuati i termini e le modalita' per la  trasmissione  telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati  relativi  alle  spese  che  danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse  da
quelle indicate nei commi 1, 2 e 3. 
  5. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentita l'Autorita' garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei
dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art. 78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413
          (Disposizioni  per  ampliare  le   basi   imponibili,   per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria dei beni immobili delle imprese,  nonche'  per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per   reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale), ha previsto la disciplina  relativa  ai
          centri di assistenza fiscale.  Si  riporta  di  seguito  il
          testo dei commi 25 e 26 del citato art. 78, come modificati
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 78. - (Omissis). 
              25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei
          redditi da parte dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
              a)  quote  di  interessi  passivi  e   relativi   oneri
          accessori per mutui in corso; 
              b) premi di assicurazione sulla  vita,  causa  morte  e
          contro gli infortuni; 
              c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
              d) contributi di cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera
          e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
              (Omissis). 
              26. Gli elenchi debbono essere predisposti su  supporti
          magnetici con le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli obblighi relativi a  tali  elenchi  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art.  13  del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il
          contenuto   della   trasmissione    sono    definite    con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In
          caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei  dati  di
          cui al comma 25 si applica la sanzione di  cento  euro  per
          ogni comunicazione in deroga a  quanto  previsto  dall'art.
          12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472.  Nei
          casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione  non  si
          applica se la trasmissione dei dati corretti e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza  di  cui  al
          comma  25,  ovvero,  in  caso  di  segnalazione  da   parte
          dell'Agenzia  delle  entrate,   entro   i   cinque   giorni
          successivi alla segnalazione stessa.». 
              - Si trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  anche  il
          testo dell'art. 10, comma 1,  lettera  e-bis),  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art.  10  (Oneri  deducibili).  -   1.   Dal   reddito
          complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
              (Omissis). 
                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
          dall'art. 8 del medesimo decreto. Alle medesime  condizioni
          ed entro gli stessi limiti  sono  deducibili  i  contributi
          versati alle forme pensionistiche  complementari  istituite
          negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli  Stati
          aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  che
          sono inclusi nella lista di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze emanato ai sensi  dell'  art.
          168-bis.». 
              - Si trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  anche  il
          testo dell'art. 12  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di  sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662): 
              «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente art. la sanzione  non
          puo' essere comunque  superiore  a  quella  risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione   dell'avviso   di   accertamento,    alla
          conciliazione giudiziale e alla  definizione  agevolata  ai
          sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non  puo'
          stabilirsi in  progressione  con  violazioni  non  indicate
          nell'atto  di  contestazione   o   di   irrogazione   delle
          sanzioni.». 
              - Il testo vigente dell'art. 50  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326, e' il seguente: 
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  per
          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
          Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'art. 87  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS,  secondo  quanto  previsto  all'art.  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  successivamente  alla  data  nella
          quale il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione e funzionamento  del  predetto  software.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  del
          valore  della  produzione  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. Al relativo  onere,  valutato  in  4
          milioni di euro per l'anno 2004,  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
              (Omissis)». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          26 marzo 2008 (Attuazione dell'art. 1, comma  810,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  materia  di
          regole tecniche e trasmissione dati  di  natura  sanitaria,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita') e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2008, n. 124. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre   1973,   n.   268,
          supplemento ordinario.