Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro
25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro
25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il
denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso
con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio
di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita'
professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei
beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' autoriciclaggio».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e
648-quater del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 648-ter. (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
5.000 a euro 25.000.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
"Art. 648-quater. (Confisca)
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il
profitto, salvo che appartengano a persone estranee al
reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla
confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la
confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre
utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per
interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis,
648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero puo' compiere,
nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di
procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda
necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da
sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 25-octies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.
29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego
di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche'
autoriciclaggio) - 1. In relazione ai reati di cui agli
articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a
800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al
comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il
Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF,
formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".