Art. 3 1. Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla CDP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza: a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla banca; b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da CDP a seguito di escussione da parte della banca garantita. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto a CDP dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e l'escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 4. 3. A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, in tutti i diritti spettanti a CDP verso il debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per il tramite della stessa CDP che puo' avvalersi di soggetti professionali operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella convenzione di cui all'art. 4, al recupero delle somme pagate a CDP, degli interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, nonche' delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 5. Le somme recuperate da CDP a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e della CDP. Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per il recupero, devono essere versate da CDP al bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.