Art. 3 
 
  1.  Le  istanze  di  escussione   della   garanzia   dello   Stato,
adeguatamente documentate, sono  trasmesse  dalla  CDP  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI e devono pervenire, a pena di decadenza: 
    a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso  dei  termini  previsti
nei relativi contratti di finanziamento,  in  caso  di  inadempimento
relativo al rimborso delle operazioni di provvista  dedicata,  ovvero
entro sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  sentenza  che
dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti  effettuati  dalla
banca; 
    b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da CDP  a  seguito  di
escussione da parte della banca garantita. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
di quanto  dovuto  a  CDP  dopo  avere  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure per la  concessione
e l'escussione della garanzia dello Stato,  secondo  quanto  previsto
dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art.
4. 
  3. A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' surrogato, ai sensi  dell'art.  1203
del codice civile, in tutti  i  diritti  spettanti  a  CDP  verso  il
debitore  inadempiente  per  le  somme  pagate  e   proporzionalmente
all'ammontare di queste ultime. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  provvede,  per  il
tramite della stessa CDP che puo' avvalersi di soggetti professionali
operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella  convenzione
di cui all'art. 4, al  recupero  delle  somme  pagate  a  CDP,  degli
interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente  nelle
operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati  a  decorrere
dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso,  nonche'  delle
spese sostenute per il  recupero,  anche  mediante  il  ricorso  alla
procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto  legislativo
26 febbraio 1999, n. 46. 
  5. Le somme recuperate da CDP  a  seguito  dell'espletamento  delle
procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute  per
il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e  della  CDP.
Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per il
recupero, devono essere versate da CDP al bilancio dello Stato  entro
60 giorni dalla data del recupero delle stesse.