Art. 3 Funzioni della cabina di regia di carattere specifico 1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2014, nell'ambito della cabina di regia, collaborano al coordinamento: a) per le attivita' di istruttoria dei progetti di intervento presentati dalla pubbliche amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, secondo criteri omogenei di valutazione; b) per l'elaborazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale; c) nell'effettuazione del monitoraggio dell'andamento dei programmi anche sulla base delle relazioni di cui all'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 102/2014. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2014, nell'ambito della cabina di regia, collaborano: a) per individuare le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica; b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.