Art. 3 
 
 
            Verifica delle risorse annualmente destinate 
        al rafforzamento dei Confidi ed eventuale intervento 
                        del fondo perequativo 
 
  1. In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 55, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2014  al  2016  il
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro  al  sostegno
dell'acceso al credito delle piccole e medie  imprese  attraverso  il
rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli  non  sottoposti  alla
vigilanza della  Banca  d'Italia,  attraverso  forme  di  intervento,
conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
  2. Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016  sono  considerate,  ai
fini del raggiungimento dalla somma annuale di 70 milioni di euro,  a
seconda dell'intervento attuato, le somme erogate dal 1°  gennaio  al
31 dicembre e le somme vincolate  a  garanzia  nel  proprio  bilancio
dalle camere di commercio, dalle unioni regionali e  dall'Unioncamere
con provvedimenti adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
  3. Ciascun soggetto del sistema camerale trasmette  all'Unioncamere
i provvedimenti adottati e i giustificativi di pagamento  emessi  per
le somme di cui al comma 2 del presente articolo, entro dieci  giorni
dalla data in cui le somme sono state erogate o vincolate e  comunque
entro  e  non  oltre  il  15  gennaio  dell'anno   successivo,   pena
l'esclusione degli interventi dal calcolo ai fini del  raggiungimento
della somma di 70 milioni di euro. 
  4. L'Unioncamere riferisce, entro e non oltre il 31  gennaio  2015,
2016  e  2017,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica, circa  le  tipologie  di  intervento  attuate
nell'anno precedente dal sistema camerale distinte per ciascun  ente,
e le somme effettivamente destinate ai fini dell'attuazione del comma
55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Ove gli importi annuali rendicontati ai sensi dei commi  3  e  4
del presente art. non siano sufficienti, le eventuali ulteriori somme
necessarie al raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro
sono garantite attraverso eventuali risorse disponibili sul fondo  di
perequazione di cui all'art. 2 del presente decreto non utilizzate  o
derivanti da economie  sui  progetti,  nonche'  attraverso  le  somme
destinate alla medesima finalita' dagli accordi  di  programma  anche
relativi ad esercizi precedenti, ma destinati ad esplicare  i  propri
effetti negli anni 2015, 2016 e 2017. Per la residua  differenza,  il
raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro e'  garantito
da  una  ulteriore  quota  aggiuntiva  della  dotazione  annuale  del
medesimo fondo di  perequazione.  Con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  adottato  entro  il   28   febbraio   dell'anno
successivo, al fine di costituire le disponibilita' di tale ulteriore
quota aggiuntiva, le somme da  versare  di  spettanza  delle  singole
camere di commercio, definite in applicazione delle aliquote  di  cui
all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono  incrementate  di  una
percentuale pari al  rapporto  tra  la  predetta  residua  differenza
necessaria per raggiungere l'importo annuo previsto di 70 milioni  di
euro e l'importo complessivo del fondo perequativo di cui all'art.  2
del presente decreto  interministeriale  per  il  medesimo  anno.  Il
medesimo  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  fermo
restando  il  gettito  complessivo,  puo'  individuare  le  eventuali
correzioni compensative di tali percentuali da applicare alle singole
camere per tener conto del diverso contributo  che  le  stesse  hanno
dato al raggiungimento  dell'obiettivo,  in  rapporto  al  rispettivo
gettito del  diritto  annuale  e  tenuto  conto  del  loro  grado  di
rigidita' di bilancio. 
  6. Le somme di cui al comma 5, versate al fondo di perequazione  di
cui  all'art.  2,  sono  utilizzate  da  Unioncamere  ai  fini  della
realizzazione di  un'iniziativa  di  sistema  destinata  agli  stessi
interventi di cui al comma 1  del  presente  articolo.  L'Unioncamere
riferisce, entro il 28 febbraio  dell'anno  successivo  al  Ministero
dello sviluppo economico,  Direzione  generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza  e  la  normativa  tecnica,
circa i risultati della gestione dell'iniziativa di sistema  al  fine
dell'effettivo raggiungimento della somma di 70 milioni  di  euro  di
interventi per ciascuno degli anni di riferimento. 
  Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
    Roma, 8 gennaio 2015 
 
                                                     Il Ministro      
                                             dello sviluppo economico 
                                                        Guidi         
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2015 
Ufficio controlla atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 365