Art. 3 
 
 
              Trattamento con aria arricchita di ozono 
 
  1. Fatte salve le  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 8 ottobre  2011,  n.  176,  l'intenzione  di  avviare  al
trattamento le acque minerali naturali,  riconosciute  alla  data  di
entrata in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita  di
ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello
zolfo e dell'arsenico  deve  essere  comunicata  al  Ministero  della
salute,  Direzione  generale  della  prevenzione,  prima   dell'avvio
stesso. Alla domanda i soggetti titolari di riconoscimento  di  acque
minerali naturali debbono allegare tutta la  documentazione  utile  a
definire  le  caratteristiche  del  trattamento,  ivi   comprese   le
prestazioni e la potenzialita' dell'impianto,  e  la  rispondenza  ai
criteri di garanzia di cui al successivo comma 4. 
  2. Decorsi novanta giorni dalla ricezione  della  comunicazione  di
cui al comma 1 senza  che  il  Ministero  della  salute,  sentito  il
Consiglio superiore di sanita', abbia adottato alcun provvedimento il
trattamento puo' avere luogo. 
  3. Le domande di  riconoscimento  delle  acque  minerali  naturali,
qualora si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre
corredate  da  tutta  la   documentazione   utile   a   definire   le
caratteristiche del trattamento, ivi comprese  le  prestazioni  e  la
potenzialita' dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di  garanzia
di cui al successivo comma 4. 
  4. Fatte salve le disposizioni di cui  agli  articoli  6  e  7  del
decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il trattamento di cui  ai
commi 1 e 3 deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni: 
    a) la composizione chimica e chimico-fisica delle acque  minerali
naturali giustifica l'avvio al trattamento; 
    b)  sono  adottate  tutte  le  misure  necessarie   a   garantire
l'innocuita' e l'efficacia del trattamento; 
    c) la composizione chimica e chimico-fisica delle acque  minerali
naturali  in  componenti  caratteristiche  non  e'   modificata   dal
trattamento; 
    d) l'acqua minerale naturale prima  del  trattamento  rispetta  i
criteri microbiologici di cui all'art. 4; 
    e) il trattamento non provoca la  formazione  di  residui  a  una
concentrazione superiore ai limiti  massimi  stabiliti  nell'allegato
III o di residui che possono presentare  un  rischio  per  la  salute
pubblica. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si  applicano  anche  alle
acque di sorgente.