Art. 3 Trattamento con aria arricchita di ozono 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'intenzione di avviare al trattamento le acque minerali naturali, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico deve essere comunicata al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, prima dell'avvio stesso. Alla domanda i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali debbono allegare tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialita' dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4. 2. Decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', abbia adottato alcun provvedimento il trattamento puo' avere luogo. 3. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali, qualora si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre corredate da tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialita' dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4. 4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il trattamento di cui ai commi 1 e 3 deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni: a) la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali naturali giustifica l'avvio al trattamento; b) sono adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuita' e l'efficacia del trattamento; c) la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non e' modificata dal trattamento; d) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici di cui all'art. 4; e) il trattamento non provoca la formazione di residui a una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle acque di sorgente.