(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                         Zona di produzione 
 
    La  zona  di  produzione  dell'Indicazione  Geografica   Protetta
"Marche" coincide con i limiti territoriali della regione  Marche  il
cui territorio risulta olivato ed idoneo per ottenere produzioni  con
caratteristiche qualitative previste  nel  presente  disciplinare  di
produzione. 
    Tutte  le  fasi   produttive   devono   avvenire   esclusivamente
all'interno del territorio della Regione Marche.