Art. 3 
 
 
       Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II 
 
  1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e  fino
a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  fatti  salvi   gli   obblighi   stabiliti   dalla   vigente
legislazione in materia  di  sicurezza,  devono  essere  adeguate  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  del
titolo  IV,  Capo  II,  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato  II  al  presente
decreto, entro i termini temporali e  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata: 
  a) Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1,
comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto
31. 
  b) Entro tre anni dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  per  i
seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g),  h);
punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4;  punto  26.2.1,
comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e  7;
punto 28. 
  c) Entro sei anni dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  per  i
restanti punti del titolo IV,  Capo  II,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II
al presente decreto. 
  2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere
presentata al Comando la segnalazione certificata. 
  3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale  aventi  superficie  maggiore  di  1.000  m2,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  devono
essere adeguate ai requisiti di  sicurezza  antincendio  previsti  al
titolo IV,  Capo  III,  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato  II  al  presente
decreto, secondo le disposizioni di cui al comma  4,  salvo  che  nei
seguenti casi: 
  a) sia stata presentata la segnalazione certificata; 
  b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in   corso,   lavori   di
ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 
  4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3,  devono  essere
adeguate  ai  requisiti   di   sicurezza   antincendio   di   seguito
specificati, entro i termini temporali e con le modalita' di  seguito
indicate: 
  a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono
al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo
decreto, relativo al completo adeguamento della attivita'. 
  b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando,  la
segnalazione certificata, attestante il  rispetto  dei  requisiti  di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV,  Capo
III, del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2002  cosi'
come modificato dall'Allegato II al  presente  decreto:  punto  36.1,
commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3;  punto
36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7;  punto  37.2;  punto  38.1,
punto 38.2; punto 39; punto  40.  La  segnalazione  certificata  deve
attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione  di  un  apposito
sistema  di  gestione  della  sicurezza  finalizzato  all'adeguamento
antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del
Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato  III
al presente decreto, che deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,
delle limitazioni e delle condizioni di esercizio,  ordinarie  ed  in
emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di  prevenzione.
Per  la  predisposizione  del  medesimo  sistema  di  gestione  della
sicurezza e per la relativa attuazione deve  essere  individuato  dal
titolare  dell'attivita'  un  responsabile  tecnico  della  sicurezza
antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti
all'interno   dell'attivita',   in   possesso   di    attestato    di
partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione
di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011. 
  c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante il  rispetto  dei  requisiti  di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto  32.1;  punto
33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto  36.1,
comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3;  punto
36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4;  punto  36.5
esclusi commi  1  e  7;  punto  37.1;  punto  37.5;  punto  38.3.  La
segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la  predisposizione
e l'adozione del sistema di gestione  della  sicurezza  di  cui  alla
lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere
l'attuazione dei divieti, delle limitazioni  e  delle  condizioni  di
esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa  fase  concorrono
alle misure di prevenzione. 
  d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti  punti
del titolo IV, Capo III, del decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002 cosi' come modificato  dall'Allegato  II  al  presente
decreto.