Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione 1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i.