Art. 3 Valutazione delle richieste e trasferimento delle risorse finanziarie 1. La richiesta di finanziamento e' valutata dalla Societa' finanziaria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, del decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, fatta salva la possibilita' di prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle societa' cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta. 2. In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attivita' di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, la Societa' finanziaria presenta al Ministero una relazione contenente le risultanze dell'attivita' istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Societa' finanziarie di cui all'art. 1, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensita' o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo dell'agevolazione, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3. 3. Il Ministero, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, accerta che le risorse finanziarie richieste trovano adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, e, previa verifica della regolarita' contributiva della societa' cooperativa beneficiaria, ne da' comunicazione alla Societa' finanziaria. 4. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne da' comunicazione alla Societa' finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilita' parziale dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, inviate dalle Societa' finanziarie al Ministero nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 5, si considerano decadute. 5. Per le richieste di finanziamento la cui attivita' di valutazione si conclude con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, la Societa' finanziaria provvede a comunicare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, alla societa' cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.