Art. 3 
 
 
   Condizioni per la concessione e per la validita' della garanzia 
 
  1. La garanzia e' concessa, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili sull'apposito Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15  e
tenuto conto dei coefficienti prudenziali di accantonamento  indicati
al successivo articolo 8, comma 4, del presente decreto, a condizione
che la Societa' sia stata costituita e che lo Statuto  della  stessa,
ferma  restando  l'applicazione  dell'autonomia  statutaria  prevista
dalla disciplina di diritto civile: 
    a)  sia  conforme  a  quanto  disposto  dall'articolo  15,  dando
adeguata rilevanza al fatto  che  la  Societa'  esercita  la  propria
attivita' secondo i principi di  economicita'  e  convenienza  propri
degli investitori privati di mercato, sia nella  fase  di  avvio  che
nella successiva operativita'; 
    b) stabilisca che almeno il trenta per cento del capitale sociale
sia sottoscritto da investitori privati non garantiti; 
    c)  preveda  il  concorso  determinante  della  maggioranza   dei
componenti degli organi sociali competenti designati dagli  azionisti
che non si avvalgono della garanzia dello Stato, ovvero nominati  dai
suddetti organi, nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e i
finanziamenti da effettuare e  nella  nomina  di  soggetti  cui  sono
attribuiti poteri gestionali di livello apicale; 
    d) preveda una disciplina volta  ad  una  rigorosa  gestione  dei
conflitti di interesse; 
    e) preveda che i soggetti  che  concorrono  alla  gestione  della
Societa' operino in completa neutralita', imparzialita', indipendenza
e terzieta' rispetto agli investitori; 
    f) preveda che  i  membri  degli  organi  siano  in  possesso  di
adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita'; 
    g)   preveda   l'obbligo   per   la   Societa'   di    comunicare
trimestralmente ai soci i piani degli investimenti della Societa', le
informazioni essenziali sugli investimenti deliberati e gli  elementi
comprovanti  la  sussistenza  in  capo  alle   imprese   oggetto   di
investimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15; 
    h) non preveda cause di scioglimento della  Societa'  diverse  da
quelle di cui all'articolo 2484, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4),  5)
e 6), del codice civile; 
    i) preveda una  durata  della  Societa'  che  non  superi  il  31
dicembre 2025; 
    j) preveda l'obbligo di distribuire almeno i due terzi dell'utile
realizzato in ciascun esercizio, fatti salvi gli obblighi di legge. 
  2. La concessione  della  garanzia  e'  subordinata,  tra  l'altro,
all'assunzione  da  parte  del  singolo   investitore   che   intende
avvalersene di un  impegno  di  sottoscrizione  di  capitale  per  un
importo non inferiore a euro cento milioni. 
  3.  L'efficacia  delle  garanzie  concesse  e'   subordinata   alla
condizione che siano  stati  assunti  impegni  di  sottoscrizione  di
capitale della Societa' per un importo  complessivo  almeno  pari  ad
euro 580 milioni da parte di investitori  che  intendono  beneficiare
della garanzia dello Stato e per un importo almeno pari ad  euro  250
milioni da parte di investitori che non intendono  beneficiare  della
garanzia dello Stato.