Art. 3 Agevolazione concedibile 1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), nonche' per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta. 3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.