(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
       Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale 
 
    1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa'
controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta   persona,
partecipazioni rilevanti  in  un  operatore  di  microcredito,  o  lo
controlla, e' richiesto il possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
previsti dal Regolamento. Si  applica  la  definizione  di  controllo
prevista dall'articolo 23 del TUB. 
    2.  La  verifica  dei   requisiti   e'   effettuata   dall'organo
amministrativo   dell'operatore   di   microcredito,   che   ne    e'
responsabile. La valutazione e'  svolta  sulla  base  di  un'adeguata
istruttoria.  L'esito  della  verifica  risulta  dal  verbale   della
riunione dell'organo amministrativo, se  collegiale,  o  da  apposita
dichiarazione  dell'amministratore  unico;  quando  e'  accertata  la
mancanza dei requisiti di onorabilita', copia del  verbale,  o  della
dichiarazione, e' trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia. 
    3. Se il partecipante e' una persona fisica, per la verifica  dei
requisiti l'operatore  di  microcredito  puo'  far  riferimento  alla
documentazione   che,   a   titolo   esemplificativo,   e'   indicata
nell'Allegato n. 2. 
    4. Se il partecipante  al  capitale  e'  una  persona  giuridica,
l'accertamento riguarda i componenti  l'organo  amministrativo  e  il
direttore generale della societa', o i soggetti che ricoprono cariche
equivalenti.  Se  il  soggetto  partecipante  e'   un   intermediario
finanziario  vigilato  dalla  Banca  d'Italia,  i  competenti  organi
sociali dell'operatore di  microcredito  possono,  nell'ambito  della
loro  autonoma  valutazione,  far  riferimento  ai   requisiti   gia'
accertati da parte dell'intermediario. 
    5. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la
societa' per un periodo di dieci anni dalla data della  delibera  per
la quale e' stata utilizzata.  Dai  verbali,  o  dalla  dichiarazione
dell'amministratore  unico,  risulta,  con  riferimento   a   ciascun
interessato,  l'indicazione   puntuale   dei   documenti   presi   in
considerazione  per  attestare  la  sussistenza  del  requisito.  Nel
verbale,  o  nella  dichiarazione,  vengono   menzionati,   se   noti
all'interessato,  eventuali  procedimenti  in  corso  per  reati  che
potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione. 
    6.  Quando  i  detentori  di  partecipazioni  rilevanti  vengono,
successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la
perdita del requisito di onorabilita', lo comunicano  tempestivamente
all'operatore di microcredito  che  provvede  a  informare  la  Banca
d'Italia.