Art. 3. Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale 1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni rilevanti in un operatore di microcredito, o lo controlla, e' richiesto il possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dal Regolamento. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB. 2. La verifica dei requisiti e' effettuata dall'organo amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne e' responsabile. La valutazione e' svolta sulla base di un'adeguata istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico; quando e' accertata la mancanza dei requisiti di onorabilita', copia del verbale, o della dichiarazione, e' trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia. 3. Se il partecipante e' una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'operatore di microcredito puo' far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, e' indicata nell'Allegato n. 2. 4. Se il partecipante al capitale e' una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti l'organo amministrativo e il direttore generale della societa', o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Se il soggetto partecipante e' un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti gia' accertati da parte dell'intermediario. 5. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la societa' per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale e' stata utilizzata. Dai verbali, o dalla dichiarazione dell'amministratore unico, risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nella dichiarazione, vengono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione. 6. Quando i detentori di partecipazioni rilevanti vengono, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilita', lo comunicano tempestivamente all'operatore di microcredito che provvede a informare la Banca d'Italia.