Art. 3 
 
                        Informazione sull'AIC 
 
  1. L'AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, per estratto del provvedimento  di  AIC  e
provvede a rendere pubblico  il  foglio  illustrativo,  il  riassunto
delle caratteristiche del prodotto, e loro successive  modificazioni,
oltre ad eventuali condizioni stabilite a norma degli articoli 5 e  6
e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive modificazioni, con le eventuali scadenze per l'adempimento
delle condizioni, se applicabili,  per  ciascun  medicinale  da  esse
autorizzato.