Art. 3 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni. 2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza Unificata. Roma, 26 giugno 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia