Art. 3 
 
 
                 Opposizione da parte dell'assistito 
                     alla trasmissione dei dati 
 
  1. L'invio telematico di  cui  all'art.  2  comma  1  del  presente
decreto  e'  escluso  solo  in  presenza  di  specifica  opposizione,
espressa  dall'assistito  al  momento  dell'emissione  del  documento
fiscale, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In  tal  caso,  e'  escluso
anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi. 
  2. A partire dalla data  di  pubblicazione  del  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate,  l'assistito  puo'  manifestare
l'opposizione di cui al comma 1: 
    a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che
emette  lo  scontrino  il  codice  fiscale  riportato  sulla  tessera
sanitaria; 
    b) negli  altri  casi,  chiedendo  oralmente  al  medico  o  alla
struttura  sanitaria  l'annotazione  dell'opposizione  sul  documento
fiscale. L'informazione di tale opposizione  deve  essere  conservata
anche dal medico/struttura sanitaria. 
  3. Le disposizioni di cui al  comma  2,  lettera  b)  del  presente
articolo non  si  applicano  con  riferimento  alle  spese  sanitarie
sostenute nel corso dell'anno 2015. 
  4. Oltre a quanto  previsto  al  comma  2  del  presente  articolo,
l'assistito, in conformita' con quanto previsto nel punto  2.4.4  del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, puo' accedere
al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al  periodo
di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie
pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per  le  quali
esprimere la propria opposizione all'utilizzo da  parte  dell'Agenzia
delle entrate per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'opposizione all'utilizzo  dei
dati relativi alla spesa sanitaria comporta  l'automatica  esclusione
anche dei relativi rimborsi. 
  5. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4,  il  Sistema  TS  rende
disponibili apposite funzionalita' telematiche nell'area  autenticata
del sito web dedicato del Sistema TS, secondo le  modalita'  previste
dall'art. 64 del CAD,  tramite  l'utilizzo  da  parte  dell'assistito
della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le  modalita'  previste
per  l'accesso  da  parte  dell'assistito  al   servizio   Fisconline
dell'Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche da  definirsi
sentito il Garante della protezione dei dati personali. 
  6. Per le spese sostenute nell'anno 2015 e per i  rimborsi  erogati
nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei  dati
puo' anche essere effettuata in relazione  alle  voci  aggregate  per
tipologia di spesa con  la  modalita'  di  cui  al  punto  2.4.5  del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  7. Il Sistema TS provvede  alla  cancellazione  senza  ritardo  dai
propri archivi dei dati di spesa per i quali e' stata manifestata  da
parte dell'assistito l'opposizione di cui ai commi 4 e 6 del presente
articolo. 
  8. Tutte le operazioni di  accesso  ai  dati  di  cui  al  presente
articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.